Ribellarsi ai respingimenti in Libia è giusto

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1.

Il fatto, noto sui media come caso Vos Thalassa, risale al luglio 2028 e riguarda alcuni migranti soccorsi da un rimorchiatore italiano in acque internazionali, che si erano opposti con la forza al tentativo del capitano di riportarli sulle coste libiche da cui provenivano; i due soggetti individuati come responsabili della rivolta erano stati rinviati a giudizio per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che i fatti provati dall’accusa integrassero gli estremi oggettivi e soggettivi dei delitti contestati, ma aveva assolto gli imputati, in quanto aveva riconosciuto loro la scriminante della legittima difesa, sul presupposto che essi avessero agito per tutelare il proprio diritto al non refoulement, cioè il diritto a non venire rinviati in un Paese, la Libia, ove sarebbero stati esposti al concreto pericolo di torture e trattamenti inumani o degradanti. La sentenza d’appello (https://www.questionegiustizia.it/articolo/caso-vos-thalassa-il-fatto-la-lingua-e-l-ideologia-del-giudice) era giunta invece a conclusioni opposte, sulla base del fatto che gli imputati si sarebbero posti volontariamente in una situazione di pericolo, provando, d’intesa con gli scafisti, a raggiungere irregolarmente l’Italia su un’imbarcazione inidonea, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, e dunque sarebbe risultato insussistente il requisito della non volontaria causazione del pericolo, implicitamente richiesto dall’art. 52 del codice penale; all’esito di una motivazione molto dura nei confronti della sentenza di primo grado (cui veniva rimproverato di avere stravolto i contorni della scriminante pur di pervenire ad una decisione assolutoria, motivata da ragioni ideologiche), entrambi gli imputati erano stati condannati alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Ora la Corte di cassazione (sez. VI, sentenza 16 dicembre 2021, depositata il 26 aprile 2022, pres. Mogini, rel. Silvestri) ha annullato la decisione della Corte di appello e definitivamente confermato l’assoluzione degli imputati decisa in primo grado.

2.

In sede di analisi critica dei singoli argomenti utilizzati dalla sentenza d’appello per negare la legittima difesa, la Cassazione riporta testualmente i passaggi in cui la Corte d’appello di Palermo aveva argomentato la propria convinzione che gli imputati fossero responsabili in collusione con gli scafisti della situazione di pericolo cui si erano volontariamente esposti al fine di essere soccorsi ed entrare così irregolarmente in Italia: «le condotte violente contestate ai due imputati non sono state poste in essere per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui da pericolo di un’offesa ingiusta, bensì come atto finale di una condotta delittuosa, studiata in anticipo e che correva il rischio (per i migranti) di non essere portata a termine a causa dell’adempimento da parte della Vos Thalassa di un ordine impartito da uno stato sovrano (la Libia: nda) che aveva la competenza sulla zona SAR ove vennero messi in atto i soccorsi».

Posta la lapidaria premessa che «quello della Corte d’appello è un ragionamento obiettivamente viziato», la Cassazione sottolinea in primo luogo come la ricostruzione dei fatti prospettata dalla corte palermitana, per cui gli imputati avrebbero gestito insieme agli scafisti il viaggio verso l’Italia, risulti del tutto sfornita di alcun supporto probatorio. Ad essere viziato secondo la Cassazione è poi anche il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, che si fonda su una impropria «sovrapposizione tra il pericolo di naufragio e il pericolo derivante da un respingimento in un luogo non sicuro, con conseguente rischio per le persone di trattamenti inumani». È uno snodo cruciale della motivazione, che merita di essere riportato per esteso: «Ciò che rileva nel caso in esame non è il pericolo di naufragio, cioè il pericolo derivante da una situazione che, al momento in cui la condotta fu compiuta, aveva cessato di essere attuale per effetto dei soccorsi, quanto, piuttosto, la diversa situazione di pericolo derivante dal respingimento verso la Libia, per evitare la quale gli imputati tennero i contegni aggressivi a loro rimproverati».

Una volta constatata l’insostenibilità della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, la Corte individua i tre passaggi logici che la Corte d’appello avrebbe dovuto compiere, e non ha compiuto, per valutare la sussistenza della scriminante, cioè verificare se : «a) il respingimento verso la Libia causò una situazione di “pericolo di offesa ingiusta”; b) i migranti, in particolare, fossero titolari di un diritto a non essere respinti verso un Paese in cui sarebbero stati esposti al pericolo di torture e trattamenti inumani e degradanti; c) se fosse legittima una loro reazione».

Per quanto riguarda il fondamento giuridico del diritto al non respingimento, rispetto al quale i giudici palermitani si erano espressi in modo ambiguo e perplesso, la Cassazione ne ripercorre i tratti salienti, a partire dalla sua configurazione nella fondamentale decisione Hirsi della Corte EDU del 2012 (che, come si ricorderà, aveva condannato l’Italia proprio per un caso di respingimento di migranti verso le coste libiche da cui provenivano); decisione che viene ampiamente ripresa anche in relazione al problema del fondamento della giurisdizione italiana rispetto a ipotesi di soccorsi avvenuti in acque internazionali. La Libia, ribadisce poi la Cassazione, non può considerarsi un luogo sicuro, e non inficia in alcun modo tale considerazione la circostanza che l’Italia abbia sottoscritto con tale Paese nel 2017 un memorandum d’intesa in materia di immigrazione. La Cassazione individua ulteriori punti deboli della decisione impugnata, e conclude con parole molto severe: «una sentenza, quella impugnata, viziata sul piano della motivazione e nell’applicazione della legge penale in ordine ad entrambe le imputazioni, ai temi fondanti relativi alla oggettiva configurabilità dei reati contestati, alla responsabilità degli imputati. Dunque, una sentenza che deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sussistono».

L’argomento centrale utilizzato dalla sentenza d’appello per negare la legittima difesa stava – come si è detto – nell’asserita mancanza del requisito della non volontaria causazione del pericolo, e proprio sull’inconsistenza di tale argomento si è concentrata l’attenzione della Cassazione. Il ragionamento dei giudici palermitani è insostenibile in primo luogo perché è priva di qualsivoglia riscontro probatorio la ricostruzione del fatto posta a suo fondamento, per cui gli imputati sarebbero stati corresponsabili insieme agli scafisti dell’organizzazione del viaggio, ed avrebbero volontariamente creato il pericolo di naufragio al fine di essere soccorsi ed arrivare irregolarmente in Italia sulle navi dei soccorritori. Proprio questo aspetto di totale carenza probatoria, in più passaggi messo in luce dalla Cassazione, è particolarmente significativo del fortissimo pregiudizio ideologico che stava alla base della decisione riformata. La Corte d’appello ritiene accertato un fatto (la collusione tra i migranti-imputati e gli esponenti delle bande criminali che gestiscono i viaggi dalla Libia) che neppure è mai stato oggetto di indagine, perché evidentemente il suo pregiudizio nei confronti di chi intraprende il viaggio dalla Libia è talmente radicato, da farle ritenere come un dato di comune esperienza che migranti e scafisti agiscano di concerto per realizzare l’arrivo di stranieri irregolari in Italia. La tesi politica e mediatica che esige l’impiego di ogni mezzo per fermare gli sbarchi dalla Libia prende il sopravvento su un’analisi rigorosa dei fatti (nella loro cornice generale come nella specificità del caso concreto), e i migranti nella sentenza d’appello diventano ex abrupto complici degli scafisti, che si oppongono alle legittime richieste delle autorità libiche.

Anche la cornice giuridica entro cui la sentenza d’appello inquadra la presunta cointeressenza tra imputati e scafisti non sfugge alla censura della Cassazione che sottolinea l’errore consistente nel confondere il pericolo di naufragio e il pericolo di respingimento (rispetto al quale l’eventuale accordo con gli scafisti non avrebbe comunque fatto venir meno il carattere non volontario). In effetti, la soluzione di negare il carattere involontario del pericolo costituiva un’evidente forzatura logica, in quanto presupponeva l’individuazione di un pericolo palesemente diverso da quello al quale si erano opposti gli imputati. Tale escamotage era tuttavia il solo che consentisse alla Corte d’appello di negare la legittima difesa, e condannare l’imputato, senza ammettere esplicitamente il vero presupposto logico della decisione, cioè la legittimità dei respingimenti verso la Libia (presupposto insostenibile posto che la Guardia costiera libica, ai cui ordini si erano ribellati gli imputati, è sotto inchiesta presso la Corte penale internazionale per i crimini perpetrati nei confronti dei migranti che transitano dalla Libia e le tragiche condizioni dei campi di detenzione per migranti in Libia sono oggetto di infiniti rapporti di ONG ed istituzioni internazionali, e accertate anche in decisioni definitive delle nostre giurisdizioni penali). Anche rispetto a tale questione le parole della Cassazione sono chiarissime. La Libia non è un porto sicuro per i migranti, ed è contrario al rispetto dei diritti fondamentali operare respingimenti verso tale Paese: dopo questa esplicita ed inequivocabile presa di posizione dei giudici supremi, è lecito augurarsi che in futuro non debbano più registrarsi decisioni che, in modo più o meno esplicito, pongano in discussione tale assunto.

Una più ampia versione dell’articolo può leggersi nel sito sistemapenale.it (https://www.sistemapenale.it/it/scheda/masera-cassazione-legittima-difesa-per-migranti-che-si-erano-opposti-al-respingimento-verso-libia)

Gli autori

Luca Masera

Luca Masera è professore di diritto penale nell’Università di Brescia e componente del Consiglio direttivo dell’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione).

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