Il Reddito di Cittadinanza

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SCHEDA

A poco più di un anno dall’entrata in vigore del ReI, e a pochi mesi dall’allargamento dei requisiti relativi alla composizione del nucleo che hanno allargato in modo consistente la platea degli aventi diritto, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 17 gennaio 2019 il decreto legge che istituisce il Reddito di Cittadinanza (RDC). L’iter prevede l’entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a cui seguono da legge 60 giorni per l’iter parlamentare di conversione in legge. Il testo al momento reso pubblico è dunque passibile di ulteriori modifiche nei sui passaggi alle Camere, che dovrebbero tuttavia, salvo sorprese, non alterare l’impianto della misura. La breve scheda che segue (realizzata a due giorni dall’approvazione del decreto) può dunque contenere informazioni destinate a rivelarsi errate nel prossimo futuro. La data prevista di avvio della misura è individuata nell’aprile 2019. Se i tempi relativamente rapidi di emanazione del decreto possono in parte sorprendere, va detto tuttavia che la proposta riprende in buona parte la struttura del reddito di cittadinanza oggetto di un disegno di legge proposto dal Movimento 5 Stelle nell’ottobre 2013, a pochi mesi dall’inizio della scorsa legislatura. Il disegno attuale presenta ovviamente alcune modifiche, principalmente orientate in direzione di un restringimento della base dei potenziali beneficiari, ragionevolmente dettata da motivi di budget.

Il problema della copertura economica rappresenta ad oggi la principale incognita della misura in via di istituzione. Il governo stima che la misura raggiungerà circa 5 milioni di persone (1 milione e 375mila nuclei, di cui il 47% al Centro-Nord e il 53% al Sud e Isole (fonte www.governo.it). Nondimeno, il decreto-legge specifica che il reddito di cittadinanza “costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”, vincolando di fatto l’accesso alla disponibilità economica. Sempre nel testo del decreto, la copertura è indicata come nella misura di “5.974 milioni di euro nel 2019, di 7.571 milioni di euro nel 2020, di 7.818 milioni di euro nel 2021 e di 7.663 a decorrere dal 2022”.

I nodi da sciogliere sono dunque due.

Il primo riguarda l’adeguatezza dello stanziamento rispetto al raggiungimento del target prefissato. Dividendo la copertura economica per il numero di nuclei previsti, la spesa media per nucleo familiare risulta infatti essere pari a circa 4300 € (430 € al mese da aprile a dicembre), lontana dalle soglie previste. Il dato tuttavia è puramente indicativo, dal momento che le soglie rappresentano l’importo massimo, previsto per nuclei a reddito zero. L’importo reale sarà invece pari alla differenza tra la soglia e il reddito dei beneficiari. Le previsioni al momento non sono dunque possibili, e solo i primi dati reali sugli importi erogati potranno dare maggiori indicazioni. Va tuttavia notato che in caso di insufficiente copertura il trade-off sarà tra la riduzione degli importi o la diminuzione del numero dei beneficari (al momento l’ipotesi più probabile, essendo le soglie fissate per legge).

Il secondo nodo riguarda invece la differenza tra i beneficiari previsti e il numero di persone potenzialmente in possesso dei requisiti per accedere al RDC. La soglia di reddito fissata dal decreto è infatti sostanzialmente analoga alla cosiddetta soglia di povertà relativa (e non di povertà assoluta, come erroneamente sostenuto da diversi rappresentanti del governo e dai documenti resi pubblici fin qui), pari al 60% del reddito mediano (ovvero del reddito della persona che si colloca esattamente a metà della distribuzione dal più ricco al più povero). Secondo i dati Eurostat, in Italia nel 2017 il 20,3% degli abitanti si trovava al di sotto di tale soglia, pari a poco meno di 14 milioni persone. Se intuitivamente si coglie la distanza tra tale numero e la platea di 5 milioni di beneficiari prevista dal governo, anche in questo caso i calcoli sono prematuri e impossibili allo stato attuale. I requisiti in materia di residenza e di permesso di soggiorno (che vedremo nel dettaglio di seguito) possono infatti ridurre in modo sensibile il numero degli aventi diritto, anche se il loro effetto è difficile da stimare allo stato attuale.

Infine, anche l’ipotizzata distribuzione tra Nord e Sud (47% contro 53%) appare poco plausibile salvo una distribuzione a monte delle risorse. I dati relativi all’accesso al REI (confronta scheda) mostrano infatti una differenza molto maggiore, dal momento che il 69% dei beneficiari si trova nel Mezzogiorno. La questione ha tuttavia evidenti implicazioni politiche per l’attuale maggioranza, e sarà dunque da monitorare attentamente.

Quanto all’impianto della misura, che illustreremo nel dettaglio a breve, si possono fare alcune semplici considerazione generale. La struttura generale rispecchia a livello di impostazione quella del ReI, ovvero una misura composta da un beneficio economico e da un percorso di attivazione che costituisce un vincolo per i beneficiari. Si rilevano però due differenze fondamentali. La prima e più evidente è l’importo erogato, pari a 4 volte superiore per una persona sola. In generale la generosità della misura sarebbe tra le più alte in Europa in termini assoluti, e rappresenta un caso senza uguali in termini relativi, dal momento che sarebbe l’unico caso in cui l’importo equivale alla soglia di povertà relativa (cfr articolo Bolzoni e Granaglia). Il livello delle soglie determina anche un’inevitabile allargamento della platea di beneficiari (è tuttavia importante ricordare che il concetto di “reddito di cittadinanza” individua una misura rivolta a tutti i cittadini, e non soltanto ad una parte di essi). La seconda differenza consiste invece in un inasprimento della condizionalità, in particolare per quanto riguarda la presenza di ore di lavoro non retribuito e l’obbligo di accettare proposte di lavoro, orientamento rintracciabile nell’eloquente titolo delle slide ufficiali “Norme anti-divano”. Di seguito la misura nel dettaglio, ricostruita a partire dal testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri (al momento in cui scriviamo non ancora pubblicato in G.U.) e dal materiale di presentazione ufficiale disponibile sul sito www.governo.it.

 

1. Requisiti – Chi può accedere

 

A) Requisiti economico – patrimoniali

1) un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro

2) un valore del reddito familiare equivalente non superiore ad euro 6.000, incrementato a 7.560 € per la pensione di cittadinanza; la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; i valori sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità.

 +

1) no autoveicoli o motoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti, o di cilindrata superiore a 1600cc per gli autoveicoli e250cc per i motoveicoli. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto

 

B) Requisiti di residenza

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

+

2) residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo

 

C) Ulteriori motivi di esclusione

1) Non hanno diritto al Rdc i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena,

2) Non hanno diritto al Rdc coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

3) Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

 

2. Il beneficio economico

Il beneficio economico si compone di due voci:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza

b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui. (o in alternativa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui).

Nella tabella sottostante sono riportati alcuni esempi di soglie massime del benefico economico assegnate al variare della composizione del nucleo. Il trasferimento effettivamente erogato è calcolato come il differenziale tra la soglia massima e il reddito disponibile, meno eventuali trattamenti assistenziali.

Per le persone di età superiore ai 67 anni il reddito di cittadinanza assume la denominazione di “pensione di cittadinanza”.

(fonte: www.governo.it)

Il trasferimento economico è erogato tramite una carta prepagata, le cui modalità di utilizzo sono al momento equiparabili a quelle delle carte attivate nel corso delle precedenti misure (acquisti POS in supermercati e farmacie, pagamento bollette). Le differenze principali sono:

  • la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza
  • Nel caso di misure di sostegno alla locazione o al pagamento del mutuo la Carta Rdc permette di effettuare un bonifico mensile.
  • Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche.

 

3. Il progetto di attivazione

Come già ricordato la sottoscrizione di un progetto di attivazione e il suo adempimento sono condizione vincolante per il mantenimento del beneficio economico. Tuttavia la ricostruzione di questo asse della misura è quello più problematico allo stato attuale, dal momento che dovrà coinvolgere le realtà territoriali e che alcune misure (quali l’assunzione dei cosiddetti “navigator”, che tanto spazio ha avuto nel dibattito mediatico) sono ancora attualmente in fase di definizione. Allo stato attuale, tuttavia, è possibile fornire alcune coordinare generali.

Il patto da siglare riguarda “tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione”. Sono esclusi dagli obblighi “i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità”.

I percorsi di attivazione ricalcano almeno in parte la norma del ReI, ma nello specifico sono previsti tre diversi “patti”:

  • il Patto per il Lavoro, da siglare con un Centro per l’Impiego o un’Agenzia per il Lavoro, per persone adeguatamente formate
  • il Patto per la Formazione, da siglare con Enti di formazione bilaterale, Enti interprofessionali o Aziende, per chi necessita di ulteriore formazione
  • il Patto per l’Inclusione Sociale che coinvolgerà sia i servizi sociali che i Centri per l’Impiego per persone non ritenute in grado di lavorare

Oltre alla sottoscrizione del progetto personale, “Nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto di Inclusione, i beneficiari saranno tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività predisposti dai comuni, fino ad 8 ore settimanali”

Infine, sono previsti incentivi per le imprese che assumono i beneficiari di RDC, calcolati come la differenza tra 18 mensilità e il numero di mensilità già ricevute dal beneficiario.

 

4. Durata della prestazione. Quanto a lungo si può essere beneficiari?

La durata del beneficio è di 18 mesi, a meno che non cambino le condizioni economiche del nucleo. Al termine di questo primo periodo, il beneficio è rinnovabile previa sospensione di almeno un mese (che non si applica alla pensione di cittadinanza)

 

5. Sanzioni e vincoli

Il RDC prevede vincoli rispetto all’adesione al progetto e sanzioni modulari sia per il non rispetto delle dichiarazioni, sia per l’inadempienza agli impegni del progetto personalizzato, che vanno da decurtazioni del trasferimento economico al decadimento in caso di reiterazioni. Incorre in sanzioni chi:

  • Non sottoscrive il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale;
  • Non partecipa alle iniziative formative e non presenta una giustificazione;
  • Non aderisce ai progetti utili per la comunità predisposti dai Comuni;
  • Non aggiorna le autorità competenti sulle variazioni del proprio nucleo;
  • Fornisce dati falsi. In questo caso, si rischiano da 2 a 6 anni di carcere.
  • Rifiuta la terza offerta di lavoro congrua. Nello specifico le offerte di lavoro avranno le seguenti caratteristiche:
    • entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia;
    • dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
    • dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.
    • Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.
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Gli autori

Sandro Busso

Sandro Busso insegna Sociologia Politica e Politiche sociali presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. Si occupa di povertà, politiche di sostegno al reddito, governance delle politiche sociali e trasformazioni del terzo settore.

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