La decisione 12 giugno 2025 con cui il Tar Piemonte ha respinto la richiesta, avanzata dai consiglieri di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7 di Torino, di sospendere l’efficacia degli atti amministrativi della Giunta comunale torinese che hanno avviato il patto di collaborazione per la gestione dell’immobile già sede del centro sociale Askatasuna pone all’attenzione la controversa nozione dei cosiddetti ‘beni comuni’ e, in particolare, la loro declinazione urbana (questione che mantiene piena attualità anche dopo la conclusione traumatica dell’esperienza cui si fa riferimento).
Prima di addentrarsi nella vicenda giudiziaria, occorre effettuare alcune considerazioni su quell’ampia categoria di beni che ne sono protagonisti. Questi beni restituiscono l’inadeguatezza del binomio pubblico-privato a una molteplicità di situazioni che si palesano nelle società contemporanee: si tratta di beni cui fa capo una comunità indefinita e che, come tali, sfuggono alle limitazioni imposte e dal diritto privato e dal diritto pubblico. La dottrina sul punto appare divisa: per alcuni si tratta di una categoria di beni superflua essendo già pienamente soddisfacenti i tradizionali paradigmi dei beni privati e dei beni pubblici; per altri, invece, dare vita a una categoria di beni definiti attraverso l’aggettivo ‘comune’, restituirebbe un completamento necessario di una realtà dove l’aggettivo ‘pubblico’ sta finendo sempre più per indicare una dimensione statalista-burocratica. In questa prospettiva, i beni comuni risulterebbero assolutamente necessari e funzionali alla tutela di quelli che sono i ‘nuovi bisogni’ delle società oltre che, in egual misura, deputati al soddisfacimento di diritti fondamentali. Tali beni appaiono configurabili, quindi, come una forma innovativa di proprietà maggiormente improntata al perseguimento (e al raggiungimento) della funzione sociale proponendosi di dare seguito a interessi che trascendono la tradizionale dimensione codicistica individualista. Una proprietà nuova e inclusiva dove il tradizionale ius excludendi va sempre più mutando in ius includendi. Oltre a ciò, va ribadito come i beni comuni oggi abbiano una profonda declinazione urbanistica nella misura in cui hanno trovato (e stanno trovando) sempre più spazio all’interno degli strumenti di pianificazione e progettazione urbana. Essi vanno, infatti, a recuperare quella nozione originaria di demanio che metteva in luce il concetto di una proprietà collettiva dalla quale ogni membro della collettività poteva trarre utilizzazione. Tale recupero fa leva sull’importanza di un coinvolgimento della comunità amministrata nella scelta di destinazione del bene e nella sua valorizzazione.
Sulla base di queste premesse teoriche, si rende ora opportuno ricostruire la concreta vicenda amministrativa che – dal 1996 ad oggi – ha visto Askatasuna protagonista e la vicenda giudiziaria in cui il Tar, in sede cautelare, ha respinto l’istanza avanzata dai consiglieri di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7 ritenendo insussistenti i presupposti per darvi seguito e sollevando molteplici dubbi sulla legittimazione ad agire e sull’interesse a ricorrere dei ricorrenti e sulla sussistenza dei due presupposti cardine per l’imposizione di qualsivoglia misura cautelare ovvero il periculum in mora e il fumus boni iuris.
Un primo punto di svolta, in questa storia di occupazioni fortemente tormentata, intervenne il 30 gennaio 2024 quando il Comune di Torino approvò una prima delibera che inquadrò l’immobile sede di Askatasuna tra i beni comuni urbani avviando a un primo processo di co-gestione e di governo condiviso. La Città, nel compiere tale scelta, considerò due importanti premesse: da un lato il riconoscimento del valore sociale del bene nello spazio; dall’altro la volontà di comporre le diverse anime del quartiere al fine di concretizzare soluzioni quanto più possibili negoziate, di dirimere conflitti di carattere sociale e di avviarsi verso un vero e proprio processo di rigenerazione civica. Tale delibera trovava (e trova) propria base legale nel Regolamento Comunale n. 391 intitolato al “Governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino”. Con tale Regolamento la Città ha consacrato il suo impegno nella tutela di beni che la comunità riconosce come beni comuni emergenti facendo leva sul neonato istituto dei patti di collaborazione stipulati tra soggetti civici e Amministrazione. All’articolo 2 del Regolamento c’è un inquadramento definitorio di straordinaria importanza. Rilevano, in particolare, la definizione di ‘beni comuni urbani’ (intesi come “le cose materiali, immateriali e digitali ricomprese all’interno degli spazi e servizi urbani di interesse comune, che i/le cittadini/e e l’Amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e all’interesse delle generazioni future e che risultano essere strettamente connesse a identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità che in esso sono insediate”) e quella di ‘patti di collaborazione’ (definiti, per l’appunto, come negozi civici attraverso cui “la Città e i soggetti civici costituiscono una forma di governo condiviso per rigenerare, curare e gestire insieme uno o più beni comuni”). Un patto di collaborazione è, dunque, un atto di natura negoziale attraverso il quale amministrazione e cittadini attivi (singoli o riuniti in formazioni sociali) concordano interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni al fine di soddisfare interessi generali.
Nella delibera del gennaio 2024 la Giunta torinese ha richiamato istituti e principi cardine di una buona amministrazione quali la trasparenza, la semplicità, l’importanza di distinzione tra politica e amministrazione, emblema di un fondamentale (e inevitabile) processo di rinnovamento. Ascrivere un immobile quale Askatasuna nell’elenco dei beni comuni urbani ha rappresentato a tutti gli effetti una sperimentazione. Un’esperienza analoga è rinvenibile a Napoli con riguardo all’asilo Filangeri. Askatasuna non è, infatti, un immobile qualsiasi: si tratta – come si è detto – di un centro sociale che, ormai da decenni, è posto al centro di plurime lotte cittadine nonché colonna portante, tra i tanti, del movimento no Tav. Non si possono poi non menzionare altre esperienze italiane che, però, si distanziano da quella torinese e napoletana per un quasi assente grado di regolamentazione. Il territorio italiano è, infatti, gremito di centri sociali autogestiti al confine tra legalità e illegalità. Il riferimento qui è a realtà quali il XM24 a Bologna, il Forte Prenestino a Roma e il Macao e il Leoncavallo a Milano.
Nel procedimento qui esaminato i ricorrenti miravano a ottenere la sospensione dell’efficacia di queste delibere e di quella del 18 marzo 2025 avente ad oggetto la rinnovazione ed estensione del patto di collaborazione fino al 2030. Tale delibera aveva riacceso il dibattito pubblico: l’assessore regionale Maurizio Marrone vi ravvisò infatti una violazione dell’art. 8 della Legge Regionale n. 5/2024 sui Beni Comuni che vieta patti di collaborazione su “immobili che siano stati oggetto di occupazione abusiva nei cinque anni precedenti”. Una norma siffatta va, però, a ledere la natura stessa dei patti di collaborazione che, come si è accennato, nascono come atti discrezionali tra soggetti privati e amministrazioni procedenti. Pertanto, se ad aver stipulato il patto è il Comune, spetta a quest’ultimo solamente prendere le decisioni discrezionali che più si confanno alla situazione di specie: una legge regionale che si attribuisce il diritto di ingerenza in tali scelte viola la potestà regolamentare propria dei Comuni ex art. 117 comma 6 Costituzione.
Da quanto sinora ricostruito, si deduce che l’ordinanza del TAR collocandosi nella ‘questione dei beni comuni’, pur non pronunciandosi esplicitamente circa la validità giuridica di tale categoria di beni, implicitamente non li nega andando a riconoscere la perfetta aderenza al criterio di ragionevolezza nel procedimento seguito dal Comune nell’attribuire questa qualifica all’immobile Askatasuna. Da un lato, infatti, l’aver dato vita a un adeguato regime pubblicitario avrebbe consentito (sin dall’inizio del procedimento) di aprire un dialogo continuativo tra Amministrazione e amministrati; dall’altro, lo stesso stato libero dell’immobile avrebbe ridotto al minimo eventuali rischi di lesione all’ordine e alla sicurezza pubblici. La pronuncia in esame inoltre si inserisce in un terreno minato che non interessa solo il mondo del diritto tout court, ma che sconfina in quello della politica. Askatasuna è infatti un immobile politicamente connotato, socialmente conflittuale e dotato di un forte valore simbolico. Per tali ragioni – nel respingere l’istanza proponendo una lettura costituzionalmente orientata della legge regionale – il TAR ha impresso una prima decisiva svolta sia nel dibattito specifico che in quello più generale riguardante, per l’appunto, i beni comuni e la funzione sociale della proprietà privata.
Avverso l’ordinanza i ricorrenti hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. In sede di impugnazione, l’istanza cautelare è stata accolta, ma ai soli fini di disporre la celere fissazione dell’udienza di merito al Tar Piemonte. Il giudice di appello ha rilevato, infatti, come la vicenda coinvolga interessi pubblici di primaria importanza la cui valutazione, come è facile evincere dalla complessità e delicatezza dei fatti in oggetto, necessita di un più approfondito esame nel merito.
Gli interventi del giudice amministrativo qui in esame forniscono l’occasione per effettuare una riflessione più accurata riguardante, per l’appunto, la tutela processuale in materia di beni comuni. Posta l’esistenza dei beni comuni, ne deriva l’esigenza di chiarire chi siano i legittimi titolari e, quindi, quali soggetti siano giuridicamente legittimati ad agire in giudizio per la tutela di una categoria di beni siffatta, nella quale uso dei beni e loro funzione giuridica vanno al di là della dimensione individualistico-proprietaria. È opportuno tornare al caso Askatasuna. Nella sentenza di merito – la cui fissazione è stata, come detto, sollecitata dal Consiglio di Stato – il collegio ha posto l’attenzione sulla questione dell’interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti. Si è reso necessario riesaminare la questione sotto la lente dei più recenti accadimenti e sconvolgimenti che il 18 dicembre 2025 hanno portato l’amministrazione comunale a recedere dal patto di collaborazione e – con la delibera n. 20 della giunta del 20 gennaio 2026 – a dare atto ‘della cessazione della qualificazione del manufatto quale bene comune ai sensi del Regolamento n. 391 della Città di Torino’. A seguito di tale recesso i ricorrenti non potrebbero più trarre alcuna utilità da un eventuale accoglimento del ricorso. Il giudice ha conseguentemente dichiarato l’impugnazione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
Sulla base di quanto sino a qui osservato, il caso Askatasuna appare emblematico di quelle tensioni che stanno attraversando il diritto amministrativo contemporaneo. Da un lato, esso mette in luce la difficoltà di ricondurre gli odierni fenomeni sociali entro le categorie tradizionali; dall’altro, evidenzia come gli strumenti dell’amministrazione condivisa e i modelli di governo condiviso possano rappresentare una delle possibili (e più che mai necessarie) linee direttrici evolutive dell’azione amministrativa. In questa seconda direzione, infatti, il ‘caso Askatasuna’ (e la sua fragile esperienza di governo condiviso) può essere inserito all’interno dei dibattiti relativi non solo ai beni comuni urbani, ma anche al modo stesso di concepire (e vivere) oggi la città. La vita nell’urbe si ritrova contesa tra due concezioni contrapposte: da un lato vi troviamo il neonato diritto alla città che fa dell’urbe spazio di vita per tutti e agorà pubblica di discussione; dall’altro vi troviamo, invece, la visione smart e global degli odierni contesti urbani che rischia inesorabilmente di trasformare la città in una vetrina ad uso e consumo dell’élite globale. Si può affermare dunque che l’esperienza torinese qui analizzata abbia comunque restituito – sebbene i punti in ombra restino ancora molteplici soprattutto sulla base dei recenti accadimenti – l’idea di un’amministrazione comunale che si è fatta promotrice di una città dove la conflittualità non è neutralizzata e la partecipazione è valorizzata anche se la gestione del centro sociale come ‘bene comune’ ha avuto, com’è noto, un epilogo fallimentare. In questa prospettiva, la vicenda in esame può essere parimenti letta alla luce di quell’evoluzione teorica che ricostruisce i beni comuni urbani non tanto come categoria alternativa alla proprietà pubblica o privata, quanto piuttosto come una modalità di esercizio delle funzioni pubbliche orientate all’attuazione e di diritti fondamentali e di interessi superindividuali.
