Il disegno di legge Zan e la libertà di odiare

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«Il disegno di legge Zan è liberticida, ideologico e la sua entrata in vigore si pone in aperto contrasto con quella libertà di espressione garantita dall’art. 21 della Costituzione». Almeno, così si dice. Ciò che non si dice, però – o almeno, ciò che non dicono i suoi detrattori – è che tale progetto di legge, ora in discussione al Senato (https://volerelaluna.it/politica/2020/11/10/occuparsi-dei-diritti-civili-in-piena-pandemia/), non introduce in alcun modo nel nostro ordinamento qualcosa di nuovo, ma si limita a integrare norme che già esistono, gli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale (inseriti, nel 2018, in un’apposita sezione titolata in modo evocativo “Delitti contro l’eguaglianza”), estendendone la portata applicativa: se il primo già ora punisce (come in precedenza l’art. 3 della legge n. 654 del 1975 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) le condotte di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» e il secondo disciplina la cosiddetta aggravante della discriminazione razziale, etnica e religiosa, già prevista dall’art. 3 della legge Mancino, il disegno di legge Zan aggiunge semplicemente, a questi fattori, quelli fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Nulla di nuovo, quindi, sotto il sole, ma esclusivamente un’estensione di tutela rispetto a motivi di odio alla base, oggi, di atti di discriminazione e violenza, la cui rilevanza penale nel nostro ordinamento è considerata legittima sin dalla Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la quale vedeva proprio nelle condotte discriminatorie quella portata lesiva della dignità umana, in grado di determinare una «distinzione, esclusione, restrizione o preferenza […] che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale».

L’esigenza di estendere la disciplina penalistica nei termini che si propone il disegno di legge Zan, peraltro limitatamente ai soli casi di istigazione ed escludendo quelli di propaganda (che rimane punibile solo in ipotesi di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico: articolo 604 bis codice penale), trova così la propria ragion d’essere nell’esaltazione di quella fisionomia personalistico-solidarista a cui l’intero ordinamento si è progressivamente conformato in seguito all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana: con la Carta fondamentale del 1948, i diritti della persona, quale entità che, nel suo patrimonio identificativo e irretrattabile, è composta da quei rapporti sociali di relazione che, soli, la sostanziano, assumono così la forza di legittimare l’intera società.

Il diritto di manifestare il proprio pensiero, in un contesto così connotato, non può allora essere riconosciuto all’essere umano a suo esclusivo vantaggio e senza limiti ‒ come vorrebbero i protagonisti della levata di scudi innalzata contro il disegno di legge Zan ‒ ma va garantito al singolo nella sua qualità di membro di una comunità: può e deve, quindi, essere tutelato, quale libertà fondamentale, fintantoché chi la rivendica non voglia andare oltre la critica, sempre legittima ancorché radicale, per tradursi in un «comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti» (Corte costituzionale n. 65 del 1970): se le opinioni si trasformano o sono in grado di trasformarsi in azione violenta, lesiva di un altro bene costituzionalmente protetto, allora esse, come già negli ultimi anni ha avuto modo di affermare la giurisprudenza, potranno legittimamente essere limitate e contemperate con le esigenze di una tollerabile convivenza.

La repressione penale di condotte fondate su motivi razziali, etnici e religiosi, prima, e sul sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità, oggi con il disegno di legge Zan, (peraltro in una portata più ristretta che, come detto, esclude la sanzionabilità per questi ultimi della propaganda di idee) si pone così a tutela della pari dignità sociale di ogni essere umano, quale vero e proprio diritto soggettivo, di rilevanza costituzionale, a non subire quelle discriminazioni, che, facendo leva su un modo di essere della vittima ritenuto socialmente indesiderabile, instaurano, in una dimensione intersoggettiva, rapporti di subalternità tra individui e contribuiscono alla costruzione di relazioni sociali di “esclusione”.

Un approccio inclusivo, aperto al pluralismo delle opinioni quale componente essenziale dell’ordine democratico, non può quindi essere indiscriminatamente inclusivo se non si vogliono tradire le fondamenta su cui questo ordine è stato costruito; ciò si mostra tutta la sua urgenza oggi in un contesto in cui i crimini di odio, basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, sembrano, invece che diminuire, aumentare: il Report 2020 dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_italy.pdf) con riferimento all’Italia mostra infatti come «il 62% delle persone lgbti intervistate eviti di tenere per mano il compagno o la compagna in pubblico e il 30% di loro si tenga alla larga da certi luoghi o certe zone per paura di essere aggredito o aggredita»; possibilità, quest’ultima, non peregrina dal momento che il Rapporto Arcigay 2020 ha rilevato, nell’arco di 12 mesi, 138 casi di aggressioni omotransfobiche: una ogni tre giorni.

Si sa, non è certamente solo con interventi repressivi che si può combattere il rischio del perpetuarsi di fenomeni di questo genere: in questo senso, il disegno di legge Zan prevede anche l’istituzione di una giornata nazionale per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, nonché per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, e programmi di sensibilizzazione su questi temi potranno essere inseriti nell’offerta formativa delle scuole. Tuttavia, là dove la prevenzione primaria e l’azione culturale falliscano, il diritto penale può intervenire – senza che nessuno possa rivendicare una libertà di odiare in grado di determinare «un concreto pericolo» del compimento di atti discriminatori e violenti (art 4 del disegno di legge) – a ripristinare i valori violati e, nel riconoscere l’offensività di tali condotte, a riequilibrare il vulnus inferto alla vittima, lesa nella sua dignità per ciò che è.

Gli autori

Francesca Paruzzo

Francesca Paruzzo è dottoressa di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino e avvocato.

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2 Comments on “Il disegno di legge Zan e la libertà di odiare”

  1. Personalmente mi dispiace leggere questi articoli, e non certo perché non ritenga che ogni persona abbia sacrosanto diritto alla libertà ed alla dignità. Meno tifo per l’uguaglianza, se non in termini di diritti civili e personali, perché “uguaglianza” può trasformarsi facilmente in “omologazione”, come ci hanno insegnato secoli di colonialismo e di guerre “di liberazione”. Non vuole certo questo essere il caso, ma legiferare per tutelare qualsivoglia minoranza non fa altro, a mio avviso, che sottolineare la “diversità” di qualcuno e l’esistenza di “non uguali” da qualche parte al mondo, nel nostro caso in Italia. Nessuno di noi è uguale ad altri, ognuno di noi è una persona unica e insostituibile, nel bene e nel male. Dobbiamo tutelare la natura e la cultura di ognuno, la libertà di espressione così come la libertà di amare o meno (io sono per l’amore, ma temo di essere in minoranza), salvaguardando prima di tutto la dignità della persona. Non mi serve a nulla l’uguaglianza ex lege se non vengo rispettato, resterò sempre un “diverso” e rischio addirittura di venire odiato. Non è con leggi punitive che si tutelano coloro che sembrano o vengono considerati o, ancora, si sentono diversi (in prima persona mi sento un “diverso” inter pares, ma per fortuna ne sono felice e questo non mi crea problemi), quanto piuttosto facendo sparire tutte queste categorie di “diversi” (razze, genere, orientamento sessuale, idee politiche e altra cosa che di fatto ci rende uomini e donne e non fotocopie e cliché) e lasciando al giudice (e fidandosi, nel bene e nel male, di lui, anche se è una categoria che non stimo particolarmente) l’applicazione di una regola generale che già prevede pene per violenza privata, ingiurie, percosse, diffamazione, minacce, sperando che non vada a finire ancora peggio, con tanto di attenuanti e aggravanti. Io sono per delegiferare, altrimenti temo che finiremo sempre più per affondare nel girone dell’odio.

  2. questo disegno di legge ci allontana da un principio giuridico fondamentale: l’universalita dei diritti.

    seppur mosso da nobili motivi, il ddl parte zoppo, crea diritti per categorie specifiche, il che significa automaticamente escludere da quei diritti tutti gli altri non compresi nella legge.

    fa specie che una legge ordinaria addirittura “consenta” la liberta di opinione, ma con limitazioni che si prestano troppo all arbitrio dell autorita giudiziaria (mi riferisco all art. 4). un obrobrio giuridico

    paradossalmente si crea quasi un “diritto di offendere” per i tutelati .

    anche grazie al politically correct, si puo dire “zitto tu etero!” ma non si puo dire “zitto tu gay!”.
    sulla stessa scia, si puo dire “che schifo la famiglia tradizionale” ma guai a esprimere un’opinione anche in termini molto piu civili che non sia favorevole alla famiglia composta da omosessuali, si viene subito accusati di omofobia e con il ddl pure incriminati.
    a proposito di universalita dei diritti, in questo caso di espressione.

    concretmente, una banale lite per futili motivi puo trasformarsi in altro: cosa succede se uno dei due
    litiganti afferma che la lite é avvenuta perche gay? l’ altro litigante diventerebbe subito un mostro da gogna mediatica, paradossalmente anche nel caso in cui nemmeno sapesse che l’altro litigante é gay.

    porre sullo stesso piano omosessuali e persone con handicap francamente é quantomeno fuorviante:
    una persona con handicap grave (fisico o mentale) ha oggettive difficolta o impedimenti a reagire a difendersi da un insulto. difficolta che un omosessuale, e chiunque altro non disabile, non ha per sua natura.

    eppure, nel ddl, a parte il titolo contenente la parola disabilitá (viva il politically correct!), incredibilmente ai disabili sono dedicate solo alcune scarne righe del ddl, quando invece sono le persone che avrebbero bisogno di maggiori tutele.
    questo é sconcertante.

    nessuno se n é accorto?

    per inciso, lo scrivo per un disabile che non é in grado di scrivere.

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