A proposito di diritti: separazione e figli minori

Volerelaluna.it

11/10/2018 di:

Muove i primi passi dell’iter parlamentare un disegno di legge presentato dal senatore leghista Simone Pillon su separazione coniugale e affido dei figli minori. Gran parte dei media lo ha presentato come l’iniziativa un po’ eccentrica e anacronistica di un avvocato di provincia legato ad ambienti tradizionalisti e clericali. Non è, in realtà, così. E non solo per la stretta vicinanza di Pillon al ministro per le politiche della famiglia Fontana (quello, per intenderci, che vorrebbe abolire le famiglie omosessuali e la legge 194, prevedendo anche una sorta di “maternità coatta”) e alle posizioni espresse in tema di famiglia dal vicepresidente del Consiglio Salvini. Molte delle proposte contenute nel disegno di legge, infatti, sono nel contratto di governo M5Stelle e Lega, nel quale si parla esplicitamente di «rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso», «tempi paritari tra genitori», «mantenimento in forma diretta». Si aggiunga che, per sostenere tali proposte, è stato da ultimo costituito un intergruppo parlamentare (dal significativo nome “Famiglia e vita”), al quale hanno aderito ben 150 deputati e senatori, in cui è facile vedere una cultura di chiara impronta restauratrice.

Di tale cultura, in auge negli Stati Uniti e in molti paesi europei e dichiaratamente tesa a sovvertire il sistema del diritto di famiglia e alcuni dei più importanti diritti civili, il disegno di legge Pillon è una delle prime manifestazioni nel nostro Paese. È bene, dunque, non sottovalutarlo ed esaminarne le implicazioni anche di carattere tecnico, che sono assai gravi e preoccupanti, comportando un notevole passo indietro nella tutela dei minori e dei loro diritti. All’esame di tali implicazioni sono dedicati due recenti scritti di Giulia Locati e di Assunta Confente che merita riprendere.

Primo. Il disegno di legge ribalta, in caso di separazione, il sistema di affidamento dei figli minori, fondato attualmente sul loro interesse a crescere in modo equilibrato, la cui valutazione è rimessa al giudice (che decide in base alle caratteristiche delle situazioni specifiche). Al centro della scena, vengono infatti collocati, in luogo dei figli, i genitori e la regola diventa quella che i figli, indipendentemente dall’età, dalla relazione che hanno con i genitori e dalla loro volontà, devono obbligatoriamente trascorrere metà del tempo con un genitore e metà con l’altro. Solo nelle ipotesi, tassativamente indicate, in cui i minori abbiano subito violenza, abusi sessuali, trascuratezza, o se uno dei genitori non sia disponibile o non abbia spazi adeguati, il giudice potrà derogare a tale regola.
Tale soluzione, frutto di un’impostazione astratta e ideologica (fondata sulla ritenuta pari idoneità dei genitori), è gravemente inadeguata. In essa, infatti, i minori vengono considerati alla stregua di beni materiali da dividere a metà tra gli adulti senza tener conto delle loro esigenze. Non solo ma, nella gran parte dei casi, essa non è in grado di funzionare neppure sotto il profilo dell’organizzazione di vita dei protagonisti.
La rigidità della norma impedisce di valutare la diversità delle situazioni e di consentire ai figli di proseguire in un sistema di vita e con abitudini coerenti con quelle contratte quando la famiglia era unita. Eppure non occorre essere psicologi per sapere che i bambini molto piccoli hanno, in genere, maggiormente bisogno della madre ed è dato comune, confermato dalle statistiche, che la maggior parte dei padri delega totalmente alla madre le funzioni di cura dei figli (dedicando loro circa un decimo del tempo della madre). Ciò che non funziona, in questo contesto, è proprio l’automatismo: come è stato scritto da A. Confente «così come un padre che ha sempre contribuito alla cura del figlio non dovrebbe mai essere relegato a un tempo marginale della sua vita, non è neppure immaginabile pensare di dividere il tempo di un bambino al 50 per cento tra i due genitori se uno dei due non l’ha mai accudito e magari non ha neppure il tempo di farlo quotidianamente, con la conseguenza che il bambino verrebbe affidato a un terzo (baby-sitter, nonni o nuovo/a compagno/a)».

Secondo. A questa divisione paritetica del corpo dei figli segue la soppressione delle attuali disposizioni in tema di assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario, sostituite dalla previsione del mantenimento diretto, pro quota, da parte di ciascun genitore (con suddivisione più o meno paritaria delle spese straordinarie).
Il disegno di legge prevede, infatti, che le parti indichino, insieme al loro programma di “gestione” dei figli, la misura e la modalità con cui provvederanno al loro mantenimento e che il giudice attribuisca a ciascun genitore specifici capitoli di spesa «sulla base del costo medio dei beni e servizi per i figli, individuato su base locale in ragione del costo medio della vita come calcolato dall’Istat». In parallelo viene modificato l’istituto dell’assegnazione della casa familiare con la previsione che, in caso di proprietà esclusiva di un genitore o di comproprietà tra le parti, il giudice potrà stabilire che i figli mantengano la residenza con l’altro genitore nella casa familiare solo se quest’ultimo non conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio e versi un canone di locazione determinato in base ai prezzi di mercato.
L’aspirante legislatore ignora, evidentemente, che spesso ci sono, tra i genitori, profonde differenze di condizioni esistenziali ed economiche e che, non tenendone conto, si costringono i figli a cambiamenti continui di abitudini e stili di vita, con effetti psicologici devastanti e inevitabile coinvolgimento nella conflittualità (il più delle volte economica) in atto tra i genitori. Né si comprende che cosa accade se uno dei genitori non provvede al pagamento dei propri capitoli di spesa, o vi provvede solo parzialmente. Soprattutto considerando che sottrarsi al mantenimento dei figli o del coniuge più debole non sarà più considerato reato, data la contestuale abrogazione dell’articolo 570 bis del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
L’irrazionalità del sistema si completa al raggiungimento della maggiore età dei figli che, se non sono economicamente indipendenti, dovranno, per ottenere un assegno periodico a carico di entrambi i genitori, rivolgersi al giudice. Riepilogando: sino a 17 anni e undici mesi i ragazzi saranno obbligati a spostarsi, facendo attenzione ai tempi di permanenza, tra le case dei due genitori, i quali provvederanno direttamente al loro mantenimento, ciascuno per settori determinati (uno lo studio, l’altro la salute e così via); a 18 anni finalmente potranno decidere con chi stare, ma per ottenere il necessario a pagarsi gli studi e quant’altro dovranno rivolgersi al giudice e chiederlo a entrambi i genitori (che saranno tenuti a contribuire nella medesima misura anche se uno dei due è disoccupato e l’altro milionario e se i figli abitano stabilmente e prevalentemente con uno e non con l’altro).

Terzo. Una delle parti più inquietanti del disegno di legge riguarda, poi, le situazioni in cui un minore rifiuti il contatto con uno dei genitori. In questo caso viene adottata una soluzione standardizzata in forza della quale il minore, di qualunque età, può, senza che sia accertato il motivo del rifiuto, vedersi cambiata la residenza con contestuale affidamento al genitore rifiutato o a una struttura specializzata.
Si introduce così una sorta di presunzione di abuso che tradisce una totale sfiducia negli operatori che hanno il compito di accertare se il rifiuto sia determinato da manipolazioni o da altre cause. Non solo. Supporre in via automatica che il rifiuto di incontrare un genitore sia comunque da imputare al condizionamento dell’altro, non tiene conto né della volontà del minore – pilastro della riforma del diritto di famiglia del 2013 ‒, né dell’obbligo di approfondire, sempre e comunque, l’adeguatezza sul piano genitoriale di un adulto. Un figlio può, infatti, rifiutare una figura genitoriale per molti motivi: perché ha subito pesanti condizionamenti psicologici da uno dei due genitori, perché ha vissuti di disagio, di violenza o di maltrattamento, perché quel genitore non è capace di relazionarsi adeguatamente con lui, perché nel conflitto troppo acceso semplicemente si schiera con uno dei genitori e via elencando. Sono casi delicatissimi che mal si prestano ad automatismi e che devono essere trattati con l’aiuto di diverse professionalità: psicologi, psichiatri, educatori, operatori del servizio sociale.

Quarto. L’ultima innovazione del disegno di legge consiste nella previsione della mediazione come condizione di procedibilità della separazione: le parti cioè, prima di intraprendere il giudizio, devono necessariamente rivolgersi a un mediatore familiare. Con conclamata inutilità, perché nessuna mediazione ha possibilità di successo se non è liberamente scelta dagli interessati. Con evidente dilatazione dei tempi della separazione e connesso aumento della conflittualità tra i coniugi. Con spese ingenti (per gli onorari dei mediatori e degli avvocati da cui le parti devono essere obbligatoriamente assistite), che introducono uno squilibrio rilevante tra chi può permettersi di separarsi e chi no. E ciò in un contesto in cui non si sente proprio il bisogno di una innovazione sul punto posto che attualmente, in Italia, la stragrande maggioranza delle coppie riesce a raggiungere un accordo e le statistiche confermano che più dell’82 per cento delle coppie si separa consensualmente.

Se il disegno di legge dovesse essere approvato, l’effetto sarebbe quello di diminuire la tutela dei minori e di aggravare gli squilibri familiari, accentuando la posizione del soggetto forte a scapito di quelli più deboli: i minori, appunto, e, almeno in prevalenza, le donne. Il tutto per una ragione squisitamente ideologica: affermare il primato della famiglia tradizionale e, in essa, il potere assoluto dei genitori sui figli. Non importa a quale prezzo.