Riaperture e “rilancio”: il ritorno dei diritti, ma quali?

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Con il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, il Dpcm ad esso correlato del 17 maggio 2020 e il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, si apre la fase 2. Alcuni diritti ritornano in piena forma, altri sottotono, altri sono ancora grandi assenti, altri, infine, si impongono con veemenza.

Il decreto legge n. 33 prevede una generale cessazione delle misure limitative della libertà di circolazione, a decorrere dal 18 maggio 2020, all’interno del territorio regionale e, quindi, dal 3 giugno, anche fra le regioni e rispetto all’estero, con la possibilità di introdurre limitazioni in relazioni a specifiche aree in caso di aggravamento dell’epidemia (art. 1).

Torna anche, dal 18 maggio, e dunque in ritardo rispetto alle riaperture di molte attività produttive (disposte dal 4 maggio 2020), il diritto di riunione, ma non quello “di corteo”. Il decreto legge n. 33 prevede che «le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 10) e il Dpcm del 17 maggio 2020 (art. 1, lett. i) specifica che possono svolgersi «manifestazioni pubbliche», con l’osservanza delle misure di distanziamento e di contenimento previste (condizioni ragionevoli alla luce della perdurante presenza dell’epidemia), ma aggiunge che esse sono consentite solo «in forma statica». Risultano, dunque, vietati i cortei, in quanto riunioni «in movimento»? La restrizione alle manifestazioni a quelle «in forma statica» è una limitazione non ragionevole e, introducendo una limitazione ulteriore rispetto a quella prevista con decreto legge, viola la riserva di legge che l’art. 17 Cost. prevede a garanzia della libertà di riunione. La libertà di riunione è vitale in una democrazia, per garantire il pluralismo e l’espressione del conflitto.

Non torna il diritto all’istruzione. La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è ribadita dal Dpcm del 17 maggio 2020 (art. 1, lett. q). Il diritto alla salute può, dunque, ampiamente cedere a fronte del diritto di iniziativa economica privata, ma non consente di immaginare alcuna forma di didattica in presenza, cioè di effettiva garanzia del diritto all’istruzione della Costituzione: inclusivo e teso alla rimozione delle diseguaglianze. Si può aggiungere come alla scarsa considerazione per il diritto all’istruzione si accompagni quella per il settore della cultura, per i musei, per le biblioteche, per i centri culturali, per l’attività convegnistica. Il decreto legge n. 33 rinvia per «le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico» alle modalità stabilite con Dpcm (art. 1, comma 8). E il Dpcm 17 maggio 2020 prevede l’accessibilità ai musei, posticipa al 15 giugno l’apertura di spettacoli «in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in spazi anche all’aperto» (art. 1, lett. m), sospende le attività dei centri culturali (art. 1, lett. z) e differisce a data successiva alla scadenza del decreto (14 giugno) ogni «attività convegnistica o congressuale» (art. 1, lett. v).  

Trionfa invece l’art. 41 Cost. o, meglio, l’art. 41 nel suo primo comma: il riconoscimento dell’iniziativa economica privata. Il tentativo del secondo comma dell’art. 41 di introdurre delle limitazioni, affermando che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», che ben poteva coniugarsi con le esigenze legate alla tutela della salute, mostra una scarsa capacità performativa nei confronti dei rapporti di forza (le pressioni di Confindustria, per intendersi). La grundnorm profitto si impone sulla salute e l’economia – nihil sub sole novi – impone i propri diktat alla politica. Un analogo cedimento del diritto alla salute – si noti – non vale per la tutela di altri diritti costituzionali fondamentali a partire, come osservato, dal diritto all’istruzione. Il c.d. “decreto rilancio” (decreto legge n. 34), se ancora non fosse evidente il peso delle libertà economiche nel bilanciamento con il diritto alla salute (diseguale rispetto a quello di altri diritti costituzionali), mostra la forza dei poteri economici nell’orientare le scelte politiche anche in relazione alle misure di sostegno. La logica dell’art. 41, comma 3, Cost., secondo cui l’attività economica può essere «indirizzata e coordinata a fini sociali», viene capovolta. Si pensi, emblematicamente, al taglio dell’Irap (del saldo e dell’acconto dovuti a giugno) per le imprese sino a 250 milioni di fatturato (art. 24), o al prestito di 6.3 miliardi preteso da FCA (dopo il trasferimento della società, la chiusura o la drastica riduzione di molti degli stabilimenti italiani, per tacere di quanto ricevuto dallo Stato nel corso degli anni).

Quanto alle politiche sociali (che costituiscono all’incirca un terzo delle misure previste dal decreto rilancio, compresa la cassa integrazione), al di là di qualche investimento nella sanità, nella scuola o nella ricerca, esse rispecchiano la logica del sussidio una tantum (dal reddito di emergenza ai vari bonus): un estemporaneo aiuto, non un passo nella costruzione di un progetto di emancipazione della persona e della società (nella prospettiva dell’art. 3, comma 2, Cost.). Le misure previste sono cioè da ascriversi a un approccio in stile caritatevole e adottate non tanto nello spirito di costruire per il futuro una società più eguale ed emancipata, quanto dettate dalla paura della rabbia sociale, con l’obiettivo primario dunque di calmierare e neutralizzare esplosioni di conflitto sociale.

Nel quadro fosco di un “rilancio” che ruota attorno alle esigenze del profitto si inserisce anche il rischio di un indebolimento delle tutele dei lavoratori, già depauperate da anni di distruzione del diritto del lavoro, nel nome delle “necessità” di recuperare quanto perso nella chiusura delle attività, anche in deroga, ça va sans dire, ai diritti del lavoratore; una deroga, che, sempre sotto il ricatto della crisi, facilmente si tramuta in normalità.

Lungi dal cogliere l’occasione per rafforzare lo Stato sociale, per indirizzare l’economia, per riformare il sistema fiscale in senso progressivo e redistributivo, il “rilancio” pare saldamente ancorato e lanciato nello spazio neoliberale. Occorre invertire la rotta.

Gli autori

Alessandra Algostino

Alessandra Algostino è docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino. Fra i suoi temi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra diritto ed economia, pace. Fra i suoi libri e saggi: "L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?", Napoli, 2005; Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli, 2011; "Diritto proteiforme e conflitto sul diritto", Torino, 2018; "La partecipazione dal basso: movimenti sociali e conflitto", in Quaderni di Teoria Sociale, n. 1/2021; "Genere ed emancipazione fra intersezionalità e dominio: una riflessione nella prospettiva del costituzionalismo", in Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Napoli, 2022; "Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione", in Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Napoli, 2022.

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