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18/08/2023 di: Elisabetta Grande
Già negli anni ’30 del diciannovesimo secolo, nel suo La democrazia in America, il visconte Alexis de Tocqueville scriveva: «Negli Stati Uniti c’è raramente una questione politica che presto o tardi non si trasformi in una questione giudiziaria». L’osservazione non potrebbe davvero essere più pertinente oggi. Forse mai in precedenza la questione politica e la questione giudiziaria si sono intrecciate così fortemente come nel caso dell’ex presidente Trump, accusato di vari reati che avrebbe commesso prima e dopo il suo mandato, ma anche durante lo stesso, laddove indiscusso è il suo ruolo di front runner fra i candidati repubblicani per le prossime presidenziali. Fra le accuse finora mosse all’ex presidente l’incriminazione federale del 1 agosto è certamente la più pesante, quella più attesa (non solo da parte del comitato investigativo della House of Representative, che aveva in tal senso sollecitato il prosecutor Jack Smith) e anche la più politicamente caratterizzata. Se provata in dibattimento, infatti, potrebbe determinare un crollo di popolarità presso i suoi sostenitori, cui sarebbe dato ricavarne l’evidenza dell’inganno politico nei loro confronti, con le ovvie conseguenze sul piano delle elezioni presidenziali 2024. Quale processo potrebbe, allora, intrecciare maggiormente politica e giustizia penale di quello relativo ai fatti del 6 gennaio 2021 contro Trump?
Il confine fra il politicamente lecito e il politicamente illecito è peraltro sottilissimo, in un sistema che – per quanto spesso celebrato come un modello di democrazia – vede in realtà nel suo tessuto costituzionale più di una piega oscura, capace di offrire a chi abbia la sfrontatezza di approfittarne, l’opportunità di scivolamenti autoritari e financo di un vero e proprio sovvertimento delle stesse basi democratiche.
Sono proprio quelle pieghe che il più eversivo dei presidenti statunitensi, Donald Trump, durante tutto il suo mandato ha cercato e saputo sfruttare a suo vantaggio; in ultimo quelle che attengono all’elezione presidenziale (https://journals.openedition.org/tp/1743). Com’è noto, nella democrazia costituzionale più antica del mondo, il presidente può, assai poco democraticamente, essere l’espressione, non della maggioranza, bensì della minoranza della popolazione. Così un Trump, che già nel 2016 era stato eletto pur avendo ottenuto circa 3 milioni di voti in meno rispetto a Hillary Clinton, nel 2020 – nonostante i 7 milioni di voti in più conseguiti da Biden – avrebbe comunque potuto sconfiggere l’avversario, sol che fosse riuscito a spostare poco meno di 80.000 voti in suo favore nei così detti battleground States. Lo sforzo di chi, come l’ex presidente, ha sempre giocato in maniera spregiudicata con le regole del sistema, cercando di piegarle a suo vantaggio qualora avesse trovato lo spazio per farlo, è stato dunque rivolto a cercare i 76.514 voti (un’inezia rispetto ai più di 155 milioni di voti in totale espressi!) nelle pieghe oscure del tessuto costituzionale, alimentando lo sdegno per una frode elettorale perpetrata a suo danno. La ricerca ha presto trovato sponda nella prima sezione del secondo articolo della carta fondamentale, laddove essa concede ai parlamenti degli Stati il compito di effettuare la nomina dei grandi elettori nel modo che ritengono più opportuno. Nei risvolti di quel dettato Trump scorgeva la via per cercare di convincere i parlamenti dei battleground States – tutti a maggioranza repubblicana – che l’ingiustizia perpetrata a suo danno attraverso i brogli elettorali (peraltro mai provati) avrebbe potuto e dovuto essere sanata attraverso la nomina di una lista di grandi elettori sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella scelta dal popolo (lista che poi, in via preventiva, il suo team faceva addirittura stilare e depositare presso gli archivi e lo stesso Congresso). Da qui le telefonate allo speaker della camera della Pennsylvania Bryan Cutler, gli inviti alla Casa Bianca dei delegati parlamentari degli Stati in bilico, l’appello al governatore della Georgia, Brian Kemp, affinché convocasse il parlamento in seduta straordinaria prima della votazione dei grandi elettori il 14 dicembre, la telefonata al segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger, con cui gli diceva che bisognava «trovare (quei) 11.780 voti», che gli avrebbero garantito la vittoria nello Stato. La soluzione, apparentemente percorribile in base alle norme giuridiche (https://www.questionegiustizia.it/articolo/trump-v-biden-il-paradosso-costituzionale-di-una-poltrona-per-tre), doveva però essere stoppata sul nascere dalla fredda accoglienza dei parlamentari repubblicani, su cui pur il presidente contava di far felicemente pressione politica, forte della sua imponente base elettorale.
Così, mentre gli uomini si dimostravano migliori delle leggi (costituzionali), Trump puntava a un secondo momento costituzionalmente previsto nel percorso del passaggio di consegne da un presidente a un altro: quello delle certificazioni e conteggio dei voti di fronte a tutto il Congresso da parte del vice presidente, Mike Pence. Su consiglio del giurista John Eastman, Trump invitava il vice presidente a soprassedere alla conta dei voti oppure ad escludere i grandi elettori votati nei battleground States, per modo da vincere alternativamente attraverso il conteggio dei soli voti “validi”, oppure perché – seguendo la procedura prevista dal dodicesimo emendamento della Costituzione nel caso in cui nessun candidato riceva 270 voti – la decisione sarebbe spettata alla Camera dei rappresentanti che, con un voto per Stato, deve decidere a maggioranza. Siccome gli Stati repubblicani sono nella Camera più numerosi, seppur di pochissimo, rispetto a quelli democratici, la vittoria sarebbe spettata a lui. Era, insomma, un gioco sul filo del rasoio della legalità, quello giocato da Trump. Come ben si sa, l’interpretazione proposta da Eastman veniva infine considerata illegittima da Pence, il quale si rifiutava di procedere secondo i desiderata dell’ancora, seppur azzoppato, presidente Trump. Da qui il discorso infiammatorio di quest’ultimo nel parco dell’Ellisse, che conduceva all’assalto di Capitol Hill da parte dei suoi seguaci per convincere Pence a ravvedersi.
Sono questi in buona sostanza i fatti che Jack Smith ha posto a base di tutti i diversi capi d’accusa mossi contro l’ex presidente, intelligentemente strutturati come scatole cinesi, per modo che all’eventuale venir meno di uno resti comunque in piedi l’altro. Collocato all’interno delle differenti fattispecie penali – ossia delle diverse “scatole” giuridiche – è però pur sempre il complotto volto a impedire la transizione pacifica del potere ciò di cui Trump viene accusato: un fatto di una gravità straordinaria, poiché si tratta di un attacco al cuore stesso della democrazia. Tuttavia, perché Smith possa aver ragione in giudizio occorre che egli provi il dolo dell’accusato: provi, cioè, che Trump sapesse di mentire quando denunciava i brogli elettorali. Alternativamente l’attività dell’ex presidente, per quanto spregiudicata, non potrebbe che rientrare nel politicamente lecito. Sarebbe, cioè, configurabile come la legittima battaglia di chi ha esplorato tutte le fragilità del sistema costituzionale statunitense per vedersi riconosciuta una vittoria politica che credeva sinceramente di aver meritato.
È dunque, ancora una volta, sul filo del rasoio del diritto e dei suoi riflessi processuali che si gioca una partita politica negli Stati Uniti e, per la tenuta democratica del paese, questa si presenta la più cruciale di tutte.