1.
L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull’andamento dei salari a livello mondiale (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_762534.pdf) pone molta enfasi sul ruolo che può avere una norma di legge vincolante che fissa, per ogni Paese, il salario minimo e che lo adegua progressivamente secondo l’andamento dei prezzi e dei salari. In mancanza non solo non si difendono le retribuzioni ma ‒ ci richiama l’ILO ‒ aumentano le stesse diseguaglianze tra lavoratori e tra lavoratrici e lavoratori. I dati dell’ILO sono interessanti: nel 90% degli Stati è fissato un salario minimo per legge o per contrattazione collettiva ma riconosciuta da una legge; a livello globale, nel 2019 il valore mediano dei salari minimi lordi (cioè quello mediano della distribuzione dei salari tra tutti i percettori) è stato pari a 486 dollari al mese; il salario minimo è fissato, in media, a circa il 55 per cento del salario mediano nei paesi sviluppati e al 67 per cento del salario mediano nelle economie emergenti e in via di sviluppo
Per l’elaborazione dei dati relativi ai salari in Europa l’ILO si avvale di Eurostat e così fa la Fondazione Europea sulle condizioni di lavoro (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2022/minimum-wages-in-2022-annual-review). Conosciamo così il costo orario del lavoro nei diversi paesi europei, riportato nella tavola che segue: quello indicato è il dato medio e nel costo entrano tutte le voci: salario diretto e indiretto (fino alla dotazione dell’abito da lavoro), tasse, contributi previdenziali per il lavoratore e la sua famiglia.
2.
Presto entrerà il vigore la Direttiva europea sul salario minimo ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0682) secondo cui ogni Stato membro deve scegliere, in sede di ratifica, tra un salario minimo stabilito per legge oppure un rinvio alla contrattazione. Nella proposta di direttiva i criteri per la fissazione del salario minimo sono «quelli comunemente indicati a livello internazionale» (art. 5.3); quindi, affinché si possa dire garantito il rispetto del diritto all’equa retribuzione già sancito nell’art. 4 della Carta Sociale Europea, gli Stati Membri possono o utilizzare l’indice Kaitz (60% del salario lordo mediano nazionale) oppure, in alternativa, l’indice indicato dal Consiglio d’Europa (50% del salario medio netto).
In Italia si porrà quindi la scelta di recepire la direttiva UE, stabilendo per legge il salario minimo, oppure continuare con le prassi in atto che fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali. Nel secondo caso, essendo 498 i contratti collettivi registrati nel database del Cnel e dell’Inps (https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Database_CCNL.pdf), avremo 498 salari minimi e continueremo a non sapere cosa succede per i contratti non registrati. Nessuno ci dirà qual è il salario mediano nazionale lordo o il salario reale netto su cui calcolare un ipotetico salario minimo italiano, e dovremo accontentarci di sapere di avere la retribuzione contrattuale lorda più bassa tra i paesi europei che stabiliscono i salari per via contrattuale (Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Norvegia e Svezia).
Ci rimane il salario minimo dei poveri, delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano la loro opera in modo occasionale; per lo Stato italiano “incapienti” non potendo superare un reddito di 5.000 € l’anno e pagare le tasse. Il compenso per il prestatore d’opera occasionale è regolato dal comma 16 dell’articolo 54 bis del decreto legge n. 96/2017: «La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro […]. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5 per cento del compenso». Il legislatore ha quindi stabilito solo per una minoranza di lavoratrici e lavoratori una retribuzione che non può essere ulteriormente ridotta.
3.
La “paga sindacale” appartiene al linguaggio delle generazioni del passato e per consuetudine si riferiva alla retribuzione lorda della qualifica più bassa stabilita dal contratto nazionale, il “parametro 100” nella scala degli inquadramenti professionali. Una volta gli inquadramenti professionali al livello più basso avevano delle durate molto limitate (settimane per gli operai o alcuni mesi per gli impiegati) e poi si passava al livello superiore; ora che non c’è più una assunzione a tempo indeterminato quella vecchia regola è largamente saltata.
Per avere un’idea dei salari minimi lordi facciamo riferimento ad alcuni contratti collettivi nazionali (CCNL) sottoscritti dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil con controparti datoriali rappresentative da decenni. I dati sono tratti dai loro siti internet. Sono pur sempre trattamenti retributivi comparativamente migliori di quasi tutti gli altri censiti dal Cnel a dall’Inps. Nella scheda si fa riferimento alle retribuzioni mensile e oraria lorde. Nei contratti collettivi nazionali queste retribuzioni devono essere maggiorate della 13ª mensilità, di almeno 20 giorni lavorativi di ferie e del trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR, una mensilità per anno di anzianità aziendale): circa il 25% in più (8,33% x 3). Ma se si considerano le trattenute fiscali e previdenziali il salario netto non è molto diverso dalle cifre indicate nelle tabelle. Può essere comparato con quello degli “incapienti”.
Settore e CCNL |
Mansione e qualifica |
Retribuzione mensile |
Paga oraria |
Commercio e grande distribuz. |
Livello 7 – addetto alle pulizie |
1281,31 |
7,63 |
Turismo e ristorazione |
Livello 7 – personale di fatica e/o pulizie |
1293,15 |
7,52 |
Imprese di pulizia |
Livello 1 – manovale non addetto pulizia |
1182,87 |
6,84 |
Trasporto merci e logistica |
6° livello junior – facchino |
1339,53 |
7,97 |
Industria della gomma e plastica |
Livello I – aiuto esecutivo |
1419,80 |
8,21 |
Produzione di occhiali |
Base livello 1 |
1291,43 |
7,46 |
Produzione di calzature |
Primo livello – lavori di manovalanza o pulizia |
1256,30 |
7,26 |
Industria delle costruzioni |
Primo livello – operai comuni |
947,36 |
5,48 |
Industria metalmeccanica |
1° categoria: attività manuali semplici |
1509,07 |
8,72 |
In Italia non c’è il salario minimo e di conseguenza non può esserci una discussione sul suo adeguamento al tasso d’inflazione. Contemporaneamente non si rinnovano più i contratti collettivi nazionali o si rinnovano con anni di ritardo. Ci si deve accontentare dei bonus di Stato o della riduzione dei contributi a carico delle imprese. Poi qualche sindacalista recrimina chiamandoli elemosina ma non ha né le idee né la forza di fare altro, annunciando grandi mobilitazioni in autunno. Con uno sciopero generale di alcuni mesi or sono Cgil e Uil non hanno neppure scalfito il programma economico e sociale del governo Draghi, come pensano di farlo dopo le elezioni politiche?
In Germania, in Portogallo e in Spagna i socialisti, i verdi e la sinistra aumentano i salari minimi e spingono così verso un aumento delle retribuzioni contrattuali con i sindacati in campo verso questo obiettivi. È una differenza non più trascurabile rispetto alla situazione italiana, ma la strada del recupero della dignità, della solidarietà e dell’uguaglianza neppure si intravvede e sarà comunque lunga, se e quando sarà imboccata.