Una nuova bufera sulla magistratura

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È da sempre acquisito il parallelo fra le forme di celebrazione della giustizia e quelle della religione, al punto che la parola “rito” è usata quale sinonimo di processo (penale o civile che sia), e in ambedue i campi è sempre difficile spiegare ai “laici” ciò che accade nella comunità degli officianti. Non di meno occorre provarci perché, «se tra la realtà della giustizia amministrata e la rappresentazione che ne viene fornita si registra uno iato vistoso, l’interposizione dei media altera il circuito democratico» (G. Giostra).

Nei giorni scorsi, la cittadella della Giustizia è stata squassata da nuovi sommovimenti tellurici provenienti dalla Procura di Milano e propagatisi in direzione del Consiglio superiore della magistratura, della Procura di Roma e della Procura Generale della Cassazione. Lambendo finanche la stessa Presidenza della Repubblica. Ci si riferisce alla vicenda dei verbali delle dichiarazioni rese dal noto avvocato Amara, relative a una presunta loggia massonica occulta, dedita ad affari illeciti e che avrebbe riunito magistrati, ufficiali delle forze armate e altri potenti.

Nella consueta alluvione di notizie e commenti, alcuni fatti sono stati ricostruiti in modo conforme dai principali quotidiani nazionali: fra il dicembre del 2019 e i primi mesi del 2020, Amara avrebbe reso tali dichiarazioni; benché ne emergessero notizie di reato a carico di importanti magistrati, i loro nomi non furono iscritti al registro notizie di reato, essendovi il sospetto di una torbida manovra calunniosa; questa inerzia dei vertici della Procura non sarebbe stata condivisa dal sostituto procuratore Paolo Storari, il quale, per tutelarsi contro il rischio di conseguenti responsabilità disciplinari, avrebbe consegnato, nell’aprile del 2020, alcuni di quei verbali all’allora consigliere del Csm, Piercamillo Davigo, suo vecchio amico; quest’ultimo avrebbe trattenuto gli atti in questione senza consegnarli ad alcuno, ma limitandosi a informarne verbalmente (e pare in modo assai generico) il vice presidente del Csm, Davide Ermini e il Procuratore Generale della Cassazione, Giovanni Salvi; nell’ottobre del 2020, mese in cui Davigo è andato in pensione ed è stato dichiarato decaduto dall’incarico nel Csm, copie di quei verbali sono state spedite anonimamente a Il Fatto Quotidiano, che, ritenendo trattarsi di materiale sospetto, ha deciso di non pubblicarli e di informarne, invece, la Procura di Milano; nel gennaio 2021 altre copie pervengono a La Repubblica, ma neanche questo quotidiano le pubblica, informandone, a sua volta, la Procura di Roma; nel febbraio 2021 scatta una perquisizione domiciliare di una funzionaria del Csm, già segretaria del dr. Davigo e nel suo computer sono trovate copie di quei verbali.

Questi i fatti. Di seguito le spiegazioni provenienti dai protagonisti per come riportate dai giornali e gli argomenti spesi in loro sostegno, conditi da alcune osservazioni.

Il pubblico ministero Storari avrebbe informato il suo ex collega e amico Davigo per distinguere la propria posizione da quella dei vertici dell’ufficio, che avrebbero indebitamente omesso le iscrizioni a registro di reato (La Repubblica 1 maggio 2021, p. 1, Il Csm contro i corvi). È una spiegazione che non regge: era sufficiente mettere per iscritto il proprio dissenso rispetto a quell’inerzia e depositare l’atto presso la segreteria della Procura e magari anche della Procura Generale. Difficile negare che la consegna degli atti al consigliere Davigo costituisca una violazione del segreto d’indagine. Davigo, peraltro, lo nega, affermando che il segreto d’indagine «non è opponibile ai consiglieri del Csm» (Il Fatto Quotidiano 1maggio 2021, Volano le toghe si salvi chi può). Affermazione singolare, tanto più perché proveniente da un magistrato di grande preparazione professionale. La confusione fra l’organo collegiale e i componenti dello stesso è errore da bocciatura all’esame di diritto pubblico. Pur dando per acquisito che il segreto d’indagine non sia opponibile al Csm (questione che meriterebbe, in realtà, una lunga trattazione), è certo che un componente non identifica l’organo. Per di più, per parlare di «non opponibilità» occorrerebbe una richiesta (del Csm e non del singolo consigliere), che qui non c’era, trattandosi di una consegna spontanea e del tutto irrituale.

Aggiunge ancora Davigo di aver omesso di trasmettere quei documenti al Csm perché nella commissione che li avrebbe ricevuti sedeva un consigliere (il dr. Sebastiano Ardita) in essi citato. Ancora una volta, una grave confusione fra organo, per di più costituzionale e uno dei suoi componenti. Per di più organo cui è attribuito il potere di governo dei magistrati e al quale Davigo, in quanto suo componente, avrebbe avuto il dovere di trasmettere atti da cui emergevano elementi utili per l’esercizio di tale potere. A nulla rilevando il coinvolgimento, sia pure indiretto, di altro componente, che avrebbe semplicemente avuto il dovere di astenersi da ogni deliberazione al riguardo.

Diversi articolisti segnalano poi che alla base del dissenso del dr. Storari starebbe la scelta prudenziale del Procuratore Greco e degli altri pubblici ministeri coinvolti negli accertamenti di «attendere o non procedere ad iscrizioni formali» (Corriere della Sera on-line 30 aprile 2021) per via dei sospetti nutriti sulla veridicità delle dichiarazioni di Amara. Dilemma, questo, frequente negli uffici di Procura e che, tuttavia, dovrebbe essere sciolto accrescendo la tutela del segreto d’indagine e la rapidità degli accertamenti investigativi, posto che l’obbligo di iscrivere «immediatamente, nell’apposito registro … ogni notizia di reato«, di cui all’art. 335 del codice di procedura penale, non conosce eccezioni.

Gravi deragliamenti dalle regole, dunque, per di più riconducibili a quello che, da sempre, è considerato il fiore all’occhiello delle Procure italiane e ad alcuni dei migliori pubblici ministeri che vi operano o vi hanno operato. Deragliamenti che non sono, tuttavia, il frutto dei capricci del caso. Essi rivelano, semmai, l’affievolirsi fra i magistrati (segnatamente fra quelli inquirenti) del grado di condivisione di un principio fondante del nostro sistema democratico, direttamente desumibile dal secondo comma dell’art. 101 della Costituzione: quello per cui, se il nostro unico padrone è la legge, le relative norme, sostanziali e processuali, non possono mai divenire un mezzo per raggiungere uno scopo. Pur da penetrare e conoscere secondo complesse regole d’interpretazione, sedimentate nei secoli, sono esse lo scopo della giurisdizione. Non è consentito manipolarle o accantonarle, nemmeno per il più elevato dei fini. Né per fini di politica criminale, come combattere le mafie o la corruzione, e neppure per fini sociali o di politica generale, come sedare i conflitti o arginare l’immigrazione irregolare. Né per migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari e tantomeno per fini di rigenerazione etica della categoria.

Sempre più spesso, invece, si assiste all’emergere di un ceto di ottimati, che, in virtù del perseguimento di scopi superiori dei quali si autoinvestono, operano come sganciati dalle regole cui il resto dei loro colleghi mortali sono invece sottoposti. A costoro dovrebbe esser dato di celebrare processi penali sui media e sollecitare il sostegno della pubblica opinione, di veicolare e trattenere atti segreti e sospendere regole processuali, d’intercettare le comunicazioni di giornalisti e difensori, di spartirsi le dirigenze degli uffici giudiziari nell’organo di autogoverno. Sempre per perseguire fini superiori naturalmente, anche se spesso condividendo il modus operandi con colleghi dediti a finalità ben più prosaiche.

Anche la magistratura di sinistra o “progressista” ha conosciuto i propri ottimati e li ha lasciati operare a lungo, e in piena comunione d’intenti, con quel Palamara che ci ha coperti di fango e legittimandone cinicamente il potere con il retropensiero che ciò avrebbe agevolato gli alti fini perseguiti. Fini che poi si riducevano alla miglior collocazione di altri “migliori”. Per di più con la convinzione di poterlo agevolmente contenere, se non manovrare, grazie alla propria pretesa superiorità. S’è visto com’è finita.

 

La fotografia riprodotta in homepage è di Vincenzo Cottinelli

Gli autori

Emilio Sirianni

Emilio Sirianni, magistrato, è presidente della sezione lavoro della Corte d’appello di Catanzaro e segretario della sezione locale di Magistratura democratica

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