Il processo penale contro Domenico Lucano (https://volerelaluna.it/controcanto/2018/10/10/la-giurisdizione-alla-prova-del-caso-riace/) continua e tutto lascia pensare che si prolungherà ancora per molto. Il 30 giugno sono riprese le udienze ma ancora non è terminata l’esposizione da parte dell’accusa dell’informativa della Guardia di Finanza. Ci vorrà dunque ancora del tempo prima di entrare nel vivo del dibattimento. Per questo, oltre che della cronaca del processo, è importante tenere il filo di quello che succede intorno al caso di Riace e al suo ex-sindaco, trascinati in un processo politico che rischia di segnare in modo duraturo la storia politica di questa prima parte del secolo.
Per le udienze, è presto detto.
Prima della sospensione per Coronavirus, l’udienza del 14 gennaio è stata dedicata al reato di abuso d’ufficio: dal 2012 al 2017 Lucano, nella sua duplice veste di sindaco e di responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di Riace, ha disposto di non far pagare i diritti previsti per il rilascio di carte d’identità e certificati e addirittura in certi periodi ha acquistato le carte d’identità a spese sue, invece che del Comune di Riace. Viene accusato di atti omissivi e danno erariale per un ammontare complessivo di euro 11.817,50 in sei anni. La motivazione di Lucano è che non aveva voluto esigere quelle somme perché erano un aggravio per i migranti in difficoltà economiche e aveva deciso di non richiederle nemmeno ai cittadini locali per non creare disparità di trattamento. Inutile dire che la motivazione non convince il PM, perché i migranti avrebbero potuto pagare con il pocket money che ricevevano. Probabilmente non gli è chiarissimo cosa davvero si può fare con 2.5 euro al giorno…
L’udienza del 25 febbraio, invece, si è concentrata sul reato di peculato, che sussisterebbe nell’uso dei fondi risparmiati. L’accusa sciorina numeri su numeri, dai conti correnti personali o delle associazioni; rileva discrepanza fra contanti ritirati e giustificati, esprime dubbi sulle basi economiche per spese correnti e viaggi, insinua che parte dei fondi risparmiati siano stati usati per fini personali, ma non ha alcuna prova al riguardo. In particolare, su Lucano deve riconoscere che l’esame dei conti correnti non ha dato nessun esito; l’ex-sindaco viveva effettivamente della sua indennità mensile. In questo vortice di cifre e di corrispondenze forzate, si precisa però meglio un tema fondamentale: a Riace è saltata la distinzione fra CAS e SPRAR. La Procura denuncia di aver riscontrato un’indebita commistione fra le case usate e i servizi prestati nell’uno e nell’altro progetto; di conseguenza, anche spese e fatture sono confuse. Qui però descrive un mondo lontano mille miglia dalla realtà di Riace; è davvero difficile immaginare che si potesse realizzare una separazione netta di spazi, servizi e personale fra i due progetti in quell’antico borgo, che per oltre vent’anni ha accolto numeri importanti di migranti grazie alla disponibilità di case lasciate vuote dagli emigrati, e proprio per questo ha ricevuto intere famiglie, donne sole con bambini, minori; o che in quella piccola comunità potessero convivere alcuni solo “accolti” nel CAS e altri invece anche “integrati” nello SPRAR, solo perché la logica dei due sistemi è diversa. In realtà, gli appartamenti erano assegnati in funzione del gruppo familiare, la scuola era unica, unico l’ambulatorio medico, comuni i mediatori e altri operatori. C’erano una spontaneità e un equilibrio della vita comunitaria da rispettare. Possibile che per tanti anni i progetti fossero accettati e rifinanziati, che la Prefettura continuasse a inviare nuovi ospiti a Riace e nessuno avesse mai visitato il borgo? Davvero qualcuno credeva che a Riace ci fosse un grosso centro in cui erano chiusi i migranti inviati dalla Prefettura, e che l’accoglienza diffusa riguardasse solo il ristretto numero degli ospiti SPRAR? Riesce davvero difficile crederlo.
Alla ripresa, l’udienza del 30 giugno è stata quasi interamente dedicata al frantoio, che negli ultimi anni è stato dotato di macchinari moderni per migliorarne le funzionalità. La tesi dell’accusa è che utilizzare “economie” fatte sui fondi pubblici per altri interventi in favore dei migranti, invece di restituirle, è un reato indipendentemente da cosa ci si fa. In realtà l’accusa ha provato prima ad accreditare l’idea che inizialmente Città Futura pensasse a «farsi un frantoio» e solo dopo aver scoperto di essere sotto indagine avesse sposato l‘idea di un «frantoio di comunità». Ma anche questa supposizione è infondata: intanto perché il frantoio, rimesso in piedi con i profughi curdi a fine anni ’90, aveva già funzionato in regime di comunità; per di più, Città Futura non possiede il locale, ma lo affitta; e poi il nuovo frantoio non ha potuto entrare in attività fino all’autunno 2019, a processo ormai in corso e solo grazie a un ulteriore contributo economico arrivato dalle raccolte fondi solidali. Ora che è in funzione, si è visto che nessuno ci ha fatto soldi, che tutto è andato alla comunità.
Intanto, a fine marzo, Domenico Lucano ha ricevuto la citazione in giudizio dalla Procura di Locri per un secondo processo per falso ideologico, con prima udienza 2 luglio 2020, per aver rilasciato carte d’identità a due soggetti sprovvisti di permesso di soggiorno: una giovane donna eritrea richiedente asilo e il suo neonato di quattro mesi, entrambi inviati a Riace dalla Prefettura di Reggio Calabria nell’aprile 2016 (https://volerelaluna.it/territori/2020/04/15/riace-miracolo-al-contrario-per-domenico-lucano/). Mamma e neonato erano stati presi in carico da una delle associazioni che a Riace gestivano le strutture per i migranti; quando si era scoperto che il piccolo soffriva di insufficienze enzimatiche e aveva bisogno di cure specialistiche, siccome senza carta d’identità non poteva accedervi, l’associazione aveva richiesto al Comune il rilascio delle carte d’identità. Come mai la Procura sentiva il bisogno di aprire un nuovo processo, considerato che il reato di falso ideologico in tema delle carte d’identità era già presente in quello in corso? Quali che fossero davvero gli intenti della procura, il colpo non è riuscito: non ci sarà, a quanto pare, un secondo processo a Lucano. Nell’udienza del 30 giugno, infatti, la difesa ha chiesto l’unione dei processi e, stando all’anticipazione del presidente del collegio, la richiesta dovrebbe essere accolta.
In questi mesi in cui il processo ha taciuto c’è stato un evento importante: la sentenza del Consiglio di Stato, che il 28 maggio ha respinto il ricorso del Viminale e confermato la decisione del TAR di Reggio Calabria dichiarando illegittima la chiusura dello SPRAR. La decisione ha affermato alcuni punti importanti. Il primo è che il progetto era stato rifinanziato per i tre anni successivi solo un mese prima; come è possibile chiudere improvvisamente un progetto appena approvato? Il secondo deriva direttamente dalle Linee guida dello SPRAR: se vengono riscontrate anomalie, il servizio centrale deve segnalarle in modo specifico, suggerire le misure correttive da adottare e dare dei tempi precisi entro i quali mettersi in regola, prima di applicare eventualmente punti di penalità. Insomma, non solo lo SPRAR di Riace non doveva essere chiuso, ma i funzionari del servizio non si sono comportati secondo le regole previste.
Allora una cosa la possiamo rilevare subito: è probabile che Lucano abbia contravvenuto ad alcune regole dello SPRAR, nell’intento di costruire quel modello di sviluppo che nella sua visione poteva garantire ai migranti l’integrazione e ai locali il riscatto da un destino segnato da abbandono e sottosviluppo. Di certo però i funzionari dello SPRAR sono venuti meno al rispetto di quelle regole e per un fine meno “nobile”: chiudere un servizio, distruggere un’esperienza, mortificare una comunità che aveva provato a rialzare la testa.
La sentenza del Consiglio di Stato non tocca direttamente il processo penale, ma punta il dito al cuore delle sue contraddizioni, ribadendo che le inosservanze delle Linee guida dello SPRAR vanno trattate all’interno della logica amministrativa, incluse le penalizzazioni che quest’ultima prevede. Posto questo principio, cosa rimane del processo penale? Il dolo, l’appropriazione, il vantaggio economico personale: tutto quello che la Procura non ha provato nell’azione di Lucano, che ha successivamente tentato di trasformare in un suo presunto vantaggio “politico-elettorale” e che ha ormai espunto quasi del tutto dalla sua narrazione. Ma se non c’è un abuso personale, o un dolo che spezzi la “leale collaborazione”, chiudere il servizio diventa un atto ostile verso il Comune. Da dove nasce quest’ostilità? Anche senza toccare il processo la sentenza del Consiglio di Stato solleva domande sulla sua ossatura: il processo poggia su irregolarità amministrative trattate come gravi reati, mentre è il principio della leale collaborazione che avrebbe dovuto orientare la correzione di quelle irregolarità. C’è un vuoto fra i due piani, che il processo vorrebbe saltare. Ma questa volontà non è spiegabile se non in riferimento allo scarto improvviso nelle politiche migratorie avvenuto in Italia a partire dalla fine del 2017: è qui che la leale collaborazione con il Comune di Riace diventa ostilità contro l’idea di accoglienza praticata da Lucano e la comunità multiculturale che va costruendo, in cui gli stranieri non sono ospiti ma parte integrante della comunità.
Ormai il re è nudo. Siamo di fronte a un netto scontro fra due verità, come succede in ogni processo politico: da una parte, la tesi dell’accusa che tratta come distrazione di fondi, occultamento e falso tutte le economie realizzate sui fondi destinati all’accoglienza dei migranti e investite in altre attività, sebbene si tratti di attività tese a realizzare l’integrazione; dall’altra la verità di Lucano, esposta nelle dichiarazioni spontanee del 12 novembre, che denuncia l’insufficienza dell’accoglienza e la necessità di creare le condizioni per l’integrazione dei migranti. Che all’integrazione siano destinate tutte le attività messe in piedi con quelle economie lo dimostra in modo eclatante proprio il funzionamento del frantoio di comunità nell’autunno del 2019 (https://volerelaluna.it/territori/2019/10/21/riace-riapre/): venti contratti di lavoro stagionale seri, con la retribuzione e le tutele previste dal contratto sindacale, come ormai nel settore della raccolta delle olive non succede quasi più nemmeno nella civilissima Toscana.
In un certo senso, possiamo dire che il frantoio di comunità è ormai il simbolo del modello Riace e del tentativo di criminalizzarlo. Per Riace racchiude in sé tutti i progetti di sviluppo che avevano già dato vita negli anni alle botteghe artigiane, al lavoro di restauro, di recupero dal degrado urbano, di risistemazione del paese e del paesaggio, altrettante attività che avevano messo insieme migranti e autoctoni in nome di comuni obiettivi di vita e di sviluppo. Per la Procura è l’esempio macroscopico di indebite economie e colpevole distrazione di fondi.
Intanto, con il lavoro di migranti e autoctoni e con l’ottimo olio extra-vergine d’oliva 2019 ormai interamente venduto, il frantoio di comunità è diventato anche il simbolo della resistenza di Riace; per questo adesso è stato impreziosito con tre splendidi murales che raffigurano la storia antica del lavoro con gli ulivi, perché lo sviluppo della comunità non può che collegarsi alle sue origini.
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