Nuove regole per il Consiglio superiore della magistratura?

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Ieri, rispondendo alle domande di un intervistatore, il Ministro della giustizia ha esposto le linee essenziali della riforma del Csm, annunciando per oggi 12 luglio, l’invio alla Presidenza del Consiglio del testo predisposto dal suo ufficio legislativo. Nella proposta non mancano alcune scelte condivisibili. Ma a non convincere è il nucleo centrale del progetto, che – introducendo un singolare meccanismo di scelta dei componenti togati del Consiglio fondato sulla combinazione di una votazione preliminare e di un successivo sorteggio – scardina ogni reale rappresentatività dell’organo di governo autonomo della magistratura.

 Aumento dei componenti e sezione disciplinare

In singolare controtendenza con le progettate riduzioni del numero dei membri di altri organi collegiali, il Ministro propone di aumentare il numero dei componenti del Consiglio superiore portandoli a 20 (anziché 16) eletti dai magistrati e 10 (anziché 8) nominati dal Parlamento. Parallelamente il quorum di presenze necessario per la validità delle deliberazioni consiliari sale a 14 togati e a 7 laici. È un ritorno all’antico. Si ritorna cioè alla composizione numerica che il Consiglio aveva prima della legge 28 marzo 2002, n. 44, e ciò al fine di rimodellare la Sezione disciplinare.

Le innovazioni che investono il giudice disciplinare sono radicali.

In primo luogo si separa la giustizia disciplinare dalla “amministrazione della giurisdizione”, prevedendo che i componenti eletti in seno al Consiglio come giudici disciplinari non facciano più parte delle Commissioni referenti. Per altro verso si stabilisce che la Sezione disciplinare possa «deliberare mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati», sempre riservando al componente designato dal Parlamento il ruolo di presidente del collegio. Una scelta, quella di ridurre a tre i componenti dei collegi, che porrà più di una questione di conformità al dettato costituzionale nell’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale. Inoltre se le parole chiave del nuovo assetto della giustizia disciplinare sono chiare – separazione, riduzione, snellimento – è prevedibile che la loro traduzione nella vita quotidiana del Consiglio non mancherà di suscitare problemi sul piano della efficacia ed operatività dell’azione consiliare.

 Le elezioni-sorteggio dei componenti togati

È però la sequenza “elezioni-sorteggio”, ideata per la provvista dei componenti togati del Consiglio, a segnare la più profonda linea di rottura con il passato.

Proviamo a descriverne schematicamente il funzionamento, distinguendo tra una prima fase cd. “elettorale”, una fase successiva riservata al sorteggio “tra gli “eletti” e una terza fase, solo eventuale, di correzione per categorie, di risultati del sorteggio che si siano rivelati troppo capricciosi e non abbiano consentito spontaneamente la presenza in Consiglio delle tre categorie dei giudici di legittimità, dei pubblici ministeri e dei giudici di merito.

Nella prima fase cd. “elettorale”:  a) il territorio nazionale è diviso in venti collegi, uno dei quali riservato al complesso di uffici che compongono o sono collegati alla Corte di cassazione e un altro ai magistrati fuori ruolo e alla Corte di appello di Roma; b) ciascun magistrato può presentare la sua candidatura, corredata dalla firma di dieci presentatori, nel collegio in cui esercita le funzioni o in quello in cui ha operato nel decennio antecedente; c) nelle elezioni, che si svolgono nei venti collegi, ciascun magistrato elettore può esprimere un solo voto per un solo candidato; d) all’esito dello scrutinio vengono «dichiarati eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio e che abbiano ottenuto almeno il cinque per ceto dei voti validi».  

Nella seconda fase, del “sorteggio”, la Commissione elettorale centrale provvede, separatamente per ciascun collegio «alla individuazione mediante sorteggio dei componenti destinati a far parte del Consiglio superiore della magistratura».

La terza fase (eventuale) è destinata alla correzione dei risultati imperfetti. Se dopo l’elezione e il sorteggio il sistema delle tre quote di categoria (giudici di legittimità, pubblici ministeri e giudici di merito) non risulta rispettato, il più votato della quota esclusa «subentra al magistrato sorteggiato che ha ottenuto la più bassa percentuale di voti nel proprio collegio».

Il sistema è completato dall’introduzione di notevoli restrizioni dell’elettorato passivo. Non potranno infatti essere candidati i magistrati che non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, i componenti del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (in carica o in servizio alla Scuola nel quadriennio antecedente le elezioni) e i parlamentari, i componenti del Governo o gli eletti negli enti locali territoriali (attualmente o nel quinquennio precedente le elezioni).

I mutamenti riguardano anche la componente laica, giacché la proposta del Ministro mira ad escludere dall’elezione tutti coloro che in varia veste svolgano o abbiano svolto nei cinque anni antecedenti le elezioni ruoli politici o amministrativi di fonte elettiva (parlamentari, membri del Governo nazionale, consiglieri, assessori o presidenti di Regione, sindaci di grandi e medie città).

 Prime osservazioni

Occorrerà un lavoro di lunga lena per valutare qualità e tenuta delle soluzioni prospettate. Ma già in sede di prima lettura si impongono alcune considerazioni critiche.

Cominciamo dalla progettata articolazione della Sezione disciplinare in collegi composti da tre componenti (un laico e due togati). È evidente che questa scelta impedirà che nel collegio disciplinare siano presenti contemporaneamente i rappresentanti delle tre categorie di togati che compongono il Consiglio (giudici di merito, di legittimità e pubblici ministeri). E ciò in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 12 del 1971 della Corte costituzionale che difese la legittimità della Sezione disciplinare e negò che essa fosse in contrasto con il dettato dell’art. 105 Cost. (che al Csm attribuisce la funzione disciplinare) in quanto la Sezione costituiva una sorta Consiglio in sedicesimo, in grado di rispecchiare nella sua composizione le componenti laiche e togate.

Ancor più netto è il contrasto dell’ircocervo elezioni-sorteggio con il principio di rappresentatività, con la ragionevolezza e con il dettato costituzionale.

Si tratta di un unicum nel panorama dei sistemi elettorali, capace di produrre gli effetti più capricciosi e bizzarri e, all’occorrenza, bisogno di correzioni per rimediare all’irrazionalità insita nel meccanismo del sorteggio. Il punto è che la Costituzione parla di elezioni dei componenti togati da parte di tutti i magistrati con una decisa opzione per una reale rappresentatività e, proprio per la chiarezza cristallina del suo testo, non si lascia aggirare da espedienti verbali o istituzionali. È infatti un artificio verbale definire costantemente “elezioni” delle operazioni destinate solo a selezionare una platea da cui poi estrarre a sorte (magari i candidati meno votati). Ed è un artificio istituzionale sostituire un congegno bizzarro alle regole classiche della rappresentanza.

Dopo la cancellazione del sistema rappresentativo puro, varato nel 1975 e dopo due esperimenti legislativi condotti all’insegna della parola d’ordine di limitare il ruolo delle correnti e clamorosamente falliti per l’insipienza del legislatore (che ha prodotto effetti opposti a quelli desiderati) era ed è tempo di mettere mano a una riforma effettiva, aderente alla lettera e allo spirito della Costituzione. Si cerchino allora soluzioni istituzionali che rendano più aperta e vicina alla base elettorale dei magistrati l’individuazione dei candidati, sottraendola ai condizionamenti impropri di gruppi organizzati. In questa direzione si sono mosse due recenti autorevoli proposte: quella della Commissione Scotti (vedi http://questionegiustizia.it/articolo/come-eleggere-il-csm-analisi-e-proposte-il-sorteggio-e-un-rimedio-peggiore-del-male_26-06-2019.php) e quella di un maestro del costituzionalismo italiano come Gaetano Silvestri (vedi http://questionegiustizia.it/rivista/2017/4/consiglio-superiore-della-magistratura-e-sistema-costituzionale_489.php).

È su questa strada, e non su quella dei sotterfugi, delle vie traverse e degli aggiramenti della carta costituzionale che si potrà rispondere con correttezza e incisività alla reale esigenza di rinnovamento dell’organo di governo autonomo della magistratura.

Una versione più ampia dell’articolo si legge in www.questionegiustizia.it

L’immagine sulla home page è di Guido Rosa ed è tratta dal “Corriere della Sera” del 22 giugno 2019

 

Gli autori

Nello Rossi

Nello Rossi, già magistrato, è attualmente vicepresidente del Tribunale permanente dei popoli e direttore della rivista "Questione giustizia"

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