La timidezza del presidente Mattarella

Volerelaluna.it

12/10/2018 di:

Quando, a fine maggio, il Presidente Mattarella rifiutò la nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia, paventando il rischio di sconvolgimenti finanziari e invocando i suoi doveri costituzionali a tutela del risparmio (art. 47 Costituzione), alcuni commentatori criticarono l’operato presidenziale mettendo in luce che altri componenti la lista dei ministri risultavano altrettanto pericolosi per delicatissimi beni costituzionali (l’uguaglianza, la non discriminazione, la progressività fiscale, i diritti sociali…) e stigmatizzarono le ragioni che avevano indotto il Presidente a far convergere le proprie preoccupazioni esclusivamente sui profili di natura economico-finanziaria (vedi «Mattarella e le ragioni del caos»).

Altri commentatori, intervenendo a sostegno dell’operato presidenziale, replicarono che, anche a volerle condividere, le critiche sottovalutavano un aspetto decisivo della questione: vale a dire che, mentre la nomina di Savona rappresentava, di per sé, un pericolo in atto per la tenuta delle finanze pubbliche e per la permanenza dell’Italia nell’euro, altre nomine risultavano, tutt’al più, un pericolo in potenza, sicché il Presidente avrebbe potuto intervenire a tempo debito, qualora il pericolo avesse dovuto farsi concreto.

Ebbene: il momento è arrivato con il decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza, che fa strame di consolidati e, sinora, indiscutibili fondamenti dello Stato di diritto, ma la reazione presidenziale – che le cronache giornalistiche assicurano essersi svolta soprattutto dietro le quinte – sembra aver prodotto risultati modesti.

Ci si può limitare a due questioni.

La prima ha a che fare con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Costituzione) e con il diritto di difesa (art. 24 Costituzione). In virtù di quanto sancito all’art. 10 del decreto, da oggi il richiedente asilo semplicemente sottoposto a procedimento penale o condannato con sentenza non definitiva per una vasta tipologia di reati vedrà accelerata la propria pratica innanzi all’autorità competente a decidere in merito alla richiesta d’asilo e, in caso di diniego, sarà immediatamente allontanato dall’Italia, vedendo così compromesso, in maniera probabilmente irreparabile, l’esercizio del proprio diritto di difesa (oltre che di ricorrere contro il diniego d’asilo, in violazione dell’art. 10 Costituzione). Pare incredibile doverlo ricordare, ma è dal 1215 che nella cultura giuridica occidentale ha trovato posto il principio secondo il quale nessuno può essere non solo «preso o imprigionato», ma nemmeno «bandito o esiliato» senza un giudizio definitivo di condanna (art. 39 della Magna Carta).

La seconda ha a che fare con la cittadinanza, istituto necessariamente unitario, indivisibile in categorie differenziate pena la sua stessa negazione. Anche in questo caso le radici affondano nei secoli passati. Cittadini si diventa, con la Rivoluzione francese, nel momento in cui finisce l’epoca dei privilegi feudali, quando i molteplici status di ceto che definivano peculiarmente il rapporto dei singoli esseri umani con l’autorità si fondono in una condizione universale, definibile in termini di diritti e doveri uguali per tutti. L’idea di cittadinanza è indissolubilmente legata a quella di uguaglianza. Se l’autorità può di più o di meno nei confronti di qualcuno, allora a rilevare è il privilegio di chi ha meno doveri o più diritti, vale a dire, lo status che differenzia il privilegiato rispetto agli altri. Esattamente com’era prima del 1789. L’art. 14 del decreto Salvini crea una differenziazione di questo genere, prevedendo che coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana nel corso della propria esistenza possano vedersela revocata qualora commettano determinati reati. Analoga regola non vale, invece, per chi è cittadino dalla nascita, sicché, quando si tratterà di punire il responsabile di talune condotte criminali, a venire in luce non sarà quel che egli ha fatto, ma chi è: se un membro della categoria privilegiata o no. Il punto è decisivo: la stessa azione sarà punita diversamente a seconda di chi ne è l’autore, in clamorosa violazione del principio di uguaglianza formale (art. 3, co. 1, Costituzione). Chi replica che l’ordinamento già prevede ipotesi in cui la cittadinanza può venire revocata non coglie nel segno, perché quelle ipotesi valgono ugualmente per tutti, tanto per i cittadini dalla nascita quanto per quelli che lo sono diventati nel tempo. Sono ipotesi che, nel rispetto dell’uguaglianza formale, non creano una categoria di cittadini di secondo rango, come invece fa il decreto del governo.

Naturalmente, su entrambi i profili potrà intervenire la Corte costituzionale, ma che a fronte di tali forzature la Presidenza della Repubblica si sia limitata a un richiamo formale dell’art. 10 Costituzione lascia insoddisfatti. Tanto più dopo che a tutela delle ragioni economico-finanziarie aveva mostrato una ben più incisiva capacità di intervento. Se nemmeno la difesa delle libertà borghesi merita analoga reazione, c’è da chiedersi con preoccupazione cosa succederà quando, come conseguenza della flat tax, a finire sotto attacco saranno i diritti sociali.