Israeliani e palestinesi: dalla repressione all’apartheid?

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Le valutazioni e i giudizi negativi sulla condotta dello Stato di Israele non sono mai pronunciati a cuor leggero. Gli europei, infatti, non sono in grado di discutere i problemi che riguardano il popolo e lo Stato di Israele senza avvertire un profondo coinvolgimento emotivo. Non si tratta solo dell’immenso senso di colpa nutrito per ciò che di orribile è stato fatto al popolo ebreo nel secolo scorso, cui noi italiani abbiamo colpevolmente partecipato con le leggi razziali, i divieti, le persecuzioni e la discriminazione. A quel senso di colpa si affiancano altri fattori. In primo luogo sta l’acuta percezione del rischio che, prendendo a pretesto la politica di Israele contro i palestinesi, riprendano vigore nella nostra società pulsioni antisemite, che sono da contrastare senza tentennamenti. Inoltre pesa l’esistenza e la forza, nel mondo arabo, di posizioni integraliste che negano ogni legittimità all’esistenza dello Stato di Israele e ne predicano la pura e semplice distruzione. Infine conta il dato di fatto che, in un’area tormentata del mondo, governata da dittature e da regimi autocratici e integralisti, lo Stato di Israele resta uno Stato, almeno sotto il profilo procedurale, “democratico”, con una cultura istituzionale e giuridica tendenzialmente ispirata ai modelli anglosassone ed europeo. E però questi dati del quadro – che spingono a meditare e a ponderare con ancora maggiore attenzione le posizioni da assumere – non possono indurre alla rinuncia ad analizzare, in termini obiettivi, politiche che sempre più apertamente contraddicono princìpi e valori fondanti della civiltà giuridica e dello stesso Stato di Israele e violano la più elementare legalità internazionale, contribuendo ad accrescere a dismisura le tensioni e moltiplicando senza fine la repressione violenta e le uccisioni.

Il drammatico e infinito conflitto tra israeliani e palestinesi è caratterizzato da una costante: l’oppressione e la repressione dello Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese. Ma, accanto a questa tragica “costante”, che ha avuto un nuovo picco nei massacri di questi mesi, si sta verificando un fatto nuovo e diverso, e cioè la creazione di due diritti differenti per i due popoli che vivono in quell’area del mondo? Si è di fronte alla istituzionalizzazione, a danno dei palestinesi, di un vero e proprio regime di apartheid, bollato come un crimine dalle convenzioni internazionali? E ancora, è in atto una sorta di espropriazione e di deprivazione culturale nei confronti dei palestinesi che concorre a creare e a mantenere in vita un regime di segregazione e discriminazione?

Questi interrogativi, aspri ma difficilmente eludibili alla luce delle politiche adottate dallo Stato di Israele nei riguardi dei palestinesi, hanno sempre suscitato le veementi reazioni e gli assoluti dinieghi delle autorità israeliane. Si ricorderà che nel 2017 il Segretario generale dell’ONU Antonio Gutierres decise di togliere dal web un rapporto dell’ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia) nel quale si sosteneva l’esistenza di un regime di apartheidnei confronti dei palestinesi. Ne nacque, allora, una vicenda confusa poi risultata chiarissima dopo le dichiarazioni degli ambasciatori israeliano e statunitense all’ONU che, senza mezzi termini, definirono il rapporto falso, pregiudiziale, diffamatorio, frutto di un atteggiamento ostile nei confronti di Israele. Si trattò di reazioni liquidatorie di un report che, da un lato, aveva importanti antecedenti e, dall’altro, si sforzava di argomentare rigorosamente le conclusioni raggiunte sulla base di una attenta descrizione della situazione dei palestinesi e di puntuali richiami alle convenzioni internazionali che hanno definito il concetto di apartheid e lo hanno qualificato come un crimine contro l’umanità.

Il precedente cui ci si riferisce è rappresentato dalle «Conclusioni della sessione finale del Tribunale Russel sulla Palestina» (Bruxelles, 16-17 marzo 2013). Richiamando solo per cenni quell’importante documento, assai ampio e dettagliato, si può ricordare che esso descriveva una lunga serie di violazioni del diritto internazionale “convenzionale” e “consuetudinario” in danno dei palestinesi tra cui: la costruzione del muro in territorio palestinese occupato e il regime giuridico associato al muro; la proibizione ai rifugiati palestinesi di tornare nelle loro case; la violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul ritiro di Israele dai territori occupati e la politica di annessioni e di controlli posta in essere da quello Stato. A tali violazioni si aggiungevano quelle del diritto internazionale “umanitario” e segnatamente: gli insediamenti di colonie e l’espulsione di palestinesi dai loro territori; le demolizioni e le espropriazioni di case; la detenzione amministrativa e i maltrattamenti che le sono associati; le ritorsioni militari indiscriminate e le punizioni collettive contro la popolazione di Gaza; l’insieme di limitazioni delle libertà fondamentali dei palestinesi (come quella di movimento) e dei diritti al lavoro, all’istruzione, alla salute.

A sua volta il censurato rapporto dell’ESCWA era molto analitico nel descrivere i tratti della politica di Israele nei riguardi dei palestinesi, produttivi di discriminazione, segregazione, frammentazione. Eccoli in rapida sintesi:

  • – la politica della terra (the land policy) che riserva a una autorità israeliana (the Israel Lands Authority) il controllo della quasi totalità del territorio statale e preclude ai non ebrei proprietà e utilizzo della terra;
  • – la politica demografica, con il paradosso di due leggi di contenuto opposto per gli israeliani e i palestinesi: la “legge del ritorno” per gli ebrei e quella che si potrebbe definire la “legge del non ritorno” per i palestinesi, che ostacola o preclude il rientro ai palestinesi usciti dai confini;
  • – la frammentazione del popolo palestinese caratterizzata dalla differenziazione dei regimi giuridici cui sono sottoposti i palestinesi che vivono nei confini dello Stato di Israele, i palestinesi che risiedono a Gerusalemme, i palestinesi relegati a Gaza e nella West Bank, e infine i palestinesi all’estero, residenti in Paesi confinanti con Israele o in Paesi lontani;
  • – i molteplici meccanismi repressivi, sistematicamente posti in essere nei confronti dei palestinesi, che vanno dalla detenzione amministrativa alla distruzione e confisca delle case dei sospettati di attività antiisraeliane.

Da questi documenti emergono dati di fatto, peraltro largamente noti e confermati da numerose altre fonti, che giustificano pienamente il raffronto tra la situazione determinatasi in Israele e le norme di diritto internazionale che definiscono il crimine di apartheide ne descrivono contenuti e fisionomia. Come è noto la Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine di apartheid(adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3068, XXVIII, del 30 novembre1973 ed entrata in vigore il 18 luglio 1976), dopo aver definito, nel suo primo articolo, l’apartheid come un «crimine contro l’umanità» e aver messo in luce che le politiche e le pratiche di apartheid costituiscono «una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale», individua analiticamente le condotte materiali del delitto, elencando una serie di «atti disumani» posti in essere ai danni degli appartenenti a un gruppo razziale.

Nell’elenco rientra, innanzitutto, il rifiuto «a un membro o a dei membri di uno o più gruppi razziali» del «diritto alla vita e alla libertà personale». Rifiuto che può essere realizzato attraverso una pluralità di comportamenti: la soppressione fisica; il grave attentato all’integrità fisica o mentale o alla libertà e dignità; la sottoposizione a tortura o a pene e trattamenti crudeli o degradanti; gli arresti e gli imprigionamenti arbitrari e illegali. Sulla stessa lunghezza d’onda la Convenzione afferma che il crimine di segregazione sussiste quando vi sia la deliberata imposizione a uno o più gruppi razziali di «condizioni di vita destinate a portare alla loro distruzione fisica, totale o parziale». Accanto a queste ipotesi estreme si collocano poi, come altrettante forme di manifestazione di un criminoso regime segregazionista, una serie di politiche – adottate con misure legislative o di altra natura – che negano libertà e diritti fondamentali dell’essere umano: la preclusione della partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale; la privazione delle libertà di espressione, di riunione e di associazione, di residenza, di movimento, di espatrio e di ritorno al proprio Paese; il diniego dei diritti al lavoro, all’associazionismo sindacale, all’istruzione. Su altro versante vengono annoverate tra le condotte di apartheid la costruzione di ghetti, il divieto di matrimoni misti, le espropriazioni di immobili arbitrarie e mirate, lo sfruttamento del lavoro dei membri di un gruppo razziale sino all’estremo del lavoro forzato. La classificazione dei comportamenti “incriminati” è chiusa dalla previsione che riguarda la persecuzione, con la privazione dei diritti e delle libertà fondamentali, di «organizzazioni e persone» a causa della loro opposizione all’apartheid.

Tutte le condotte devono essere poste in essere «in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di esseri umani e di opprimere quest’ultimo». Volontà di permanente dominio e di oppressione sono dunque i veri tratti distintivi di un regime di apartheid. Parole chiave, queste, che consentono di interpretare le singole condotte, comuni a molti altri crimini contro l’umanità, riconducendole a unità e gettando la loro luce su pratiche istituzionali discriminatorie e oppressive non di rado molto complesse.

L’impostazione adottata dalla Convenzione è stata ripresa nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1988-2002, modificata nel 2010) che ha incluso l’apartheid nel novero dei crimini contro l’umanità [art. 7, par. 1, lett. j)] e lo ha definito come il compimento di atti inumani (analoghi a quelli elencati nel primo paragrafo dell’art. 7) deliberatamente commessi contro popolazioni civili «nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali e al fine di perpetuare tale regime» [art. 7, par. 2, lett. h)].

Negli atti ora citati vengono riprese e sviluppate le formulazioni sulla discriminazione razziale contenute nella Convenzione internazionale di New York sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) che impegnano gli Stati a non porre in essere atti o pratiche di discriminazione razziale e ad adottare misure dirette a «favorire l’intesa tra tutte le razze».

È doveroso constatare che, nel corso degli anni, molte delle pratiche discriminatorie e repressive del governo israeliano nei confronti dei palestinesi hanno assunto un carattere di permanenza e di sistematicità che rende inadeguata e inaccettabile ogni loro giustificazione fondata su esigenze di carattere eccezionale o emergenziale. Così è avvenuto per i sistematici arresti e imprigionamenti arbitrari e illegali, per la distruzione di case e per le espropriazioni arbitrarie, per la politica di insediamenti coloniali, per le gravissime limitazioni delle libertà di movimento, di espatrio e di ritorno al proprio Paese dei palestinesi, per l’edificazione di muri finalizzati a ghettizzare il popolo palestinese, per i limiti posti all’effettivo esercizio delle libertà fondamentali.

Questo insieme di misure “selettive” e mirate, tutte dirette a reprimere in vario modo libertà e diritti dei palestinesi si è tradotto nella creazione di “due diritti” diversi che hanno dato corpo e forma, anche giuridica, alla “dominazione” degli israeliani e alla “sistematica oppressione” dei palestinesi. Ed è appunto nel ricercato, deliberato e costante squilibrio del trattamento giuridico dei palestinesi e nella istituzionalizzazione di disuguaglianze, giuridiche e di fatto, che generano assoggettamento e subalternità del popolo palestinese che si coglie l’elemento psicologico del crimine di apartheid. L’elemento intenzionale dell’apartheid è dimostrato dallo slittamento da forme di repressione più o meno brutali di una popolazione (che restano comunque circoscritte a situazioni e momenti critici) verso un permanente “regime istituzionalizzato” di discriminazione e segregazione che cristallizza e codifica i rapporti di dominio e soggezione e conferisce loro un carattere definitivo, dando vita a un circolo vizioso che mira a perpetuarli nel tempo.

Nessuno di noi può dire se e quando il drammatico groviglio creatosi in quella tormentata parte del mondo potrà essere politicamente dipanato, creando le condizioni di una convivenza accettabile e di reciproco rispetto tra popoli diversi.

Ma è certo che un primo passo in tale direzione può essere compiuto solo riconoscendo l’esistenza delle discriminazioni e delle preclusioni all’esercizio di diritti fondamentali in danno dei palestinesi, prendendo atto della ormai avvenuta introduzione in Israele di un regime di apartheid e promuovendo una “politica” che mira alla sua rimozione in un quadro di lotta per l’affermazione dello Stato di diritto e di progressiva cancellazione dei due diritti oggi vigenti per israeliani e palestinesi.

Al tempo stesso tutti coloro – persone e organizzazioni – che nei Paesi dell’Occidente democratico sono impegnati per il rispetto dei diritti umani e contro le violazioni della legalità internazionale devono prendere atto del tragico salto di qualità derivante dalla istituzionalizzazione di un regime di apartheid nei territori dove vivono israeliani e palestinesi. La chiara rappresentazione della situazione determinatasi in quell’area del mondo e della sua inconciliabilità con le regole del diritto internazionale a presidio dei diritti umani e dei diritti dei popoli rappresenta la premessa di ogni futura iniziativa diretta al superamento della crisi e del conflitto. 

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Gli autori

Nello Rossi

Nello Rossi, già magistrato, è attualmente vicepresidente del Tribunale permanente dei popoli e direttore della rivista "Questione giustizia"

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