L’Italia ripudia la guerra

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L’articolo 11 della Costituzione sancisce in modo inequivocabile e netto il ripudio della guerra («l’Italia ripudia la guerra»). In Assemblea costituente l’istanza pacifista registra la convergenza dei principali partiti politici, che muovano dalla condanna della guerra «imperialistica, di aggressione e di rapina» (Rinascita, anno II, n. 1, 1945), o dalla sua qualificazione come «atto immorale, illegittimo e proibito» (Don Sturzo, in Politica di questi anni, 1947), o ancora dal rifiuto discendente dal presupposto che «totalitarismo e dittatura all’interno significano inesorabilmente nazionalismo e guerra all’esterno» (Calamandrei, Costituente italiana e federalismo europeo, 1945).

La discussione ruota attorno alle modalità da utilizzare per sancire nella forma più risoluta possibile il principio: vengono accantonati i termini “condanna”, perché legato più a una prospettiva etica che politico-giuridica, e “rinunzia”, perché «presuppone in certo modo, la rinunzia ad un bene, ad un diritto», che si intende contestare, e la scelta cade sul verbo “ripudia”, che «ha un accento energico ed implica così la condanna come la rinuncia» (Ruini, Atti Assemblea costituente, 24 marzo 1947).

Oggetto del ripudio è la guerra sia «come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», proiettando l’idea della libertà che si intendeva sancire all’interno della Repubblica verso l’esterno e bandendo chiaramente la guerra di aggressione, sia «come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», ovvero la guerra tesa a far valere coercitivamente un diritto soggettivo o a perseguire interessi dello Stato. L’unica a essere ammessa, con il coinvolgimento del Parlamento (articolo 78 Cost.) e del Presidente della Repubblica (articolo 87, comma 9), è la guerra di legittima difesa, legata, in coerenza con lo Statuto delle Nazioni Unite (articolo 51), alla presenza di un attacco armato in atto: come a dire «la guerra è lecita solo se difensiva, ma non ogni guerra difensiva è lecita» (Allegretti).

La pace, insieme alla giustizia, come principio e come programma: l’obbligo, espresso in negativo, di astenersi dalla guerra nella prima parte dell’articolo 11, è intimamente legato (Carlassare) alla previsione, in positivo, nel secondo alinea, delle limitazioni di sovranità «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», e alla promozione, nel terzo comma, delle organizzazioni internazionali rivolte allo scopo. Pace e giustizia illuminano l’articolo 11 nella sua unitarietà, così che qualsiasi interpretazione riduttiva, o tendente a raggirare il divieto della guerra, è rigettata.

L’approvazione in Assemblea costituente dell’articolo 11 è stata accolta con “vivi applausi”, ma, a settant’anni di distanza, le sue violazioni, a volte segrete a volte mascherate, sono state, e sono, molte.

Da un lato, sta l’adesione dell’Italia alla NATO, un’alleanza il cui scopo, con il trascorrere degli anni, è sempre più chiaramente non difensivo: la dottrina della protezione degli interessi vitali, la responsibility to protect, la teoria della guerra preventiva veicolano la legittimazione di interventi aggressivi. L’opzione per politiche che, in modo più o meno surrettizio, consentono guerre di aggressione, rende illegittima, ai sensi dell’articolo 11 Costituzione, la permanenza nell’Alleanza atlantica (fermi restando i dubbi sull’adesione ab origine).

La concessione, spesso con intese segrete e concluse in forma semplificata in violazione dell’articolo 80 Costituzione (cioè senza l’intervento di una legge di autorizzazione alla ratifica del trattato), delle basi sul territorio italiano (come è stato, per citare due esempi, per la base navale nell’arcipelago della Maddalena e per l’installazione dei missili cruise a Comiso) o del sorvolo dello spazio aereo, o dell’impiego di porti, quando avviene nel contesto di un’alleanza non (più) difensiva e/o per operazioni militari, come quelle in Kosovo o in Iraq compiute sotto l’egida dell’intervento umanitario ma non delle Nazioni Unite, comporta un sostegno attivo alla guerra e una violazione dell’articolo 11. Ciò per tacere del fatto che armi come i missili cruise, a lungo raggio, “di primo colpo”, con finalità prettamente offensive, sono di per sé contrari al divieto di ogni intervento bellico che non sia di difesa rispetto a un attacco armato in atto. Così come, per venire a tempi più recenti, la “guerra umanitaria”, un ossimoro che sarebbe ironico se non fosse tragico, contro la Libia nel 2011, viola il ripudio della guerra, non valendo a “legittimarla” la presenza di risoluzioni delle Nazioni Unite (come la risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza del 17 marzo 2011) ambigue e in odore di illegittimità.

D’altro lato, l’articolo 11 è aggirato, e violato, attraverso la prassi delle missioni di pace o operazioni di peace-keeping, con spedizioni di corpi militari all’estero, senza, ma anche con, mandato delle Nazioni Unite: una prassi giustificata anche grazie alla mistificazione del termine guerra. Il contenuto della “guerra” viene contratto, scordando gli intenti dei costituenti ma anche von Clausewitz o Schmitt, e gli interventi armati e l’uso della violenza privi della formale dichiarazione di guerra vengono estromessi dal suo ambito, sì da – ça va sans dire – eludere il divieto. La guerra non viene dichiarata ma le nuove guerre (Kaldor), umanitarie, di polizia, contro il terrorismo, informali, preventive, globali, de-localizzate, dilagano. Le missioni internazionali, al 16 gennaio 2018, con un numero variabile di «militari in teatro» sono 44, con l’avvio di nuove missioni che «trovano fondamento nell’attuale quadro politico militare che si conferma complesso» e «si concentrano in un’area geografica – l’Africa – ritenuta di prioritario interesse strategico in relazione alle esigenze di sicurezza e difesa nazionali» (Camera dei deputati, Autorizzazione e proroga di missioni internazionali per l’anno 2018, 18 gennaio 2018). Missioni bilaterali in Libia e in Niger, missione NATO in Tunisia, missione UE in Repubblica Centrafricana: tutte missioni di assistenza, supporto, training: è la nuova forma delle guerre di conquista coloniali?

C’era una volta l’articolo 11…

Gli autori

Alessandra Algostino

Alessandra Algostino è docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino. Fra i suoi temi di ricerca: diritti, migranti, lavoro, democrazia, partecipazione e movimenti, rapporto fra diritto ed economia, pace. Fra i suoi libri e saggi: "L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?", Napoli, 2005; Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No Tav, Napoli, 2011; "Diritto proteiforme e conflitto sul diritto", Torino, 2018; "La partecipazione dal basso: movimenti sociali e conflitto", in Quaderni di Teoria Sociale, n. 1/2021; "Genere ed emancipazione fra intersezionalità e dominio: una riflessione nella prospettiva del costituzionalismo", in Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto, Napoli, 2022; "Pacifismo e movimenti fra militarizzazione della democrazia e Costituzione", in Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?, Napoli, 2022.

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